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Normativa

Articolo 16 – Direttiva sul commercio elettronico

By 14 Marzo, 2019No Comments

Articolo 16 – Direttiva sul commercio elettronico

Articolo 16: Codici di condotta – Direttiva sul commercio elettronico

 

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:

a) l’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all’efficace applicazione degli articoli da 5 a 15;

b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario alla Commissione;

c) l’accessibilità per via elettronica ai codici di condotta nelle lingue comunitarie;

d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della valutazione dell’applicazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico;

e) l’elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana.

2. Gli Stati membri e la Commissione favoriscono la partecipazione delle associazioni che rappresentano i consumatori al processo di elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a), che riguardano i loro interessi. Per tener conto delle loro esigenze specifiche, dovrebbero essere consultate, ove opportuno, le associazioni che rappresentano i non vedenti, gli ipovedenti e i disabili.

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