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Normativa

Articolo 53 – Testo unico della radiotelevisione

By 5 Maggio, 2019No Comments

Articolo 53 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 53: Principio di specialità – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)

 

1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all’articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.

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