Skip to main content
Normativa

Articolo 7 D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

By 24 Aprile, 2019No Comments

Articolo 7 D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

Articolo 7: Autorita’ nazionali competenti e punto di contatto unico – D.Lgs. 65/2018 – Attuazione Direttiva NIS

 

 1. Sono designate quali Autorita’ competenti NIS per i settori e sottosettori di cui all’allegato II e per i servizi di cui all’allegato III:
a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio e per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche’ per i servizi digitali;
b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d’acqua e su strada;
c) il Ministero dell’economia e delle finanze per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con le autorita’ di vigilanza di settore, Banca d’Italia e Consob, secondo modalita’ di collaborazione e di scambio di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
d) il Ministero della salute per l’attivita’ di assistenza sanitaria, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorita’ sanitarie territorialmente competenti, per le attivita’ di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati delle Regioni o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;
e) il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorita’ territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.

2. Le Autorita’ competenti NIS sono responsabili dell’attuazione del presente decreto con riguardo ai settori di cui all’allegato II e ai servizi di cui all’allegato III e vigilano sull’applicazione del presente decreto a livello nazionale esercitando altresi’ le relative potesta’ ispettive e sanzionatorie.

3. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e’ designato quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorita’ competenti NIS con le autorita’ competenti degli altri Stati membri, nonche’ con il gruppo di cooperazione di cui all’articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all’articolo 11.

5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati dagli altri Stati.

6. Le autorita’ competenti NIS e il punto di contatto unico consultano, conformemente alla normativa vigente, l’autorita’ di contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e collaborano con essi.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di contatto unico e quella delle autorita’ competenti NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di pubblicita’.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell’articolo 22.

Torna all’indice

it_IT