Skip to main content
Normativa

Considerando – Direttiva sul commercio elettronico

By 24 Febbraio, 2019No Comments

Considerando – Direttiva sul commercio elettronico

Considerando – Direttiva sul commercio elettronico

 

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

dell’8 giugno 2000

relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55 e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1)

visto il parere del Comitato economico e sociale(2)

deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) L’Unione europea intende stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei, garantire il progresso economico e sociale. Secondo l’articolo 14, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno implica uno spazio senza frontiere interne, in cui sono garantiti la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché il diritto di stabilimento. Lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione nello spazio senza frontiere interne è uno strumento essenziale per eliminare le barriere che dividono i popoli europei.

(2) Lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell’informazione offre grandi opportunità per l’occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese. Esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell’innovazione ed è tale da rafforzare la competitività dell’industria europea a condizione che Internet sia accessibile a tutti.

(3) Il diritto comunitario e le caratteristiche dell’ordinamento giuridico comunitario costituiscono una risorsa essenziale affinché i cittadini e gli operatori europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal commercio elettronico. La presente direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell’informazione.

(4) È importante assicurare che il commercio elettronico possa beneficiare pienamente del mercato interno e pertanto che venga raggiunto un alto livello di integrazione comunitaria, come con la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive(4).

(5) Lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione nella Comunità è limitato da numerosi ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno, tali da rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. Gli ostacoli derivano da divergenze tra le normative nazionali, nonché dall’incertezza sul diritto nazionale applicabile a tali servizi. In assenza di un coordinamento e adeguamento delle legislazioni nei settori interessati, gli ostacoli possono essere giustificati secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Non vi è certezza del diritto sull’ampiezza del controllo che gli Stati membri possono esercitare sui servizi provenienti da un altro Stato membro.

(6) È opportuno, tenendo conto degli obiettivi comunitari, degli articoli 43 e 49 del trattato e del diritto comunitario derivato, sopprimere tali ostacoli coordinando determinati diritti nazionali e chiarendo a livello comunitario una serie di concetti giuridici, nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, riguardante solo alcune questioni specifiche che creano problemi per il mercato interno, è del tutto coerente con il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato.

(7) Per garantire la certezza del diritto e la fiducia dei consumatori, la presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno.

(8) La presente direttiva si prefigge di creare un quadro giuridico inteso ad assicurare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra gli Stati membri, e non di armonizzare il settore del diritto penale in quanto tale.

(9) La libera circolazione dei servizi della società dell’informazione può in numerosi casi riflettere specificamente nel diritto comunitario un principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista all’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che è stata ratificata da tutti gli Stati membri. Per questo motivo, le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi della società dell’informazione devono assicurare che questa attività possa essere svolta liberamente alle luce di tale articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo e all’articolo 46, paragrafo 1, del trattato. La presente direttiva non è volta ad incidere sui principi e sulle norme fondamentali nazionali in materia di libertà di espressione.

(10) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. La presente direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana, la tutela del consumatore e della sanità pubblica. Secondo l’articolo 152 del trattato la tutela della salute è una componente essenziale delle altre politiche della Comunità.

(11) Le presente direttiva lascia impregiudicato il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori garantito dagli strumenti comunitari. Tra le altre la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(5), e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori a distanza(6), costituiscono un acquisizione essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell’informazione. Fanno parte dell’acquis comunitario anche la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa(7), la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo(8), la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari(9), la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”(10), la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori(11), la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(12), la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili(13), la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori(14), la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi(15), la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo(16), la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori e la direttiva 92/28/CE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano(17). La presente direttiva dovrebbe far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco(18), adottata nell’ambito del mercato interno, e delle direttive sulla protezione della sanità pubblica. La presente direttiva integra gli obblighi di informazione stabiliti dalle suddette direttive e, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE.

(12) È necessario escludere dal campo d’applicazione della presente direttiva talune attività, dal momento che in questa fase la libera circolazione dei servizi in tali ambiti non può essere garantita dal trattato o dal diritto comunitario derivato in vigore. Questa esclusione deve far salvi gli eventuali strumenti che possono rivelarsi necessari per il buon funzionamento del mercato interno. La materia fiscale, soprattutto l’IVA che colpisce numerosi servizi contemplati dalla presente direttiva, deve essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva.

(13) La presente direttiva non è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali. Né osta all’elaborazione di strumenti comunitari riguardanti gli aspetti fiscali del commercio elettronico.

(14) La protezione dei singoli relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(19), e dalla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni(20), che sono integralmente applicabili ai servizi della società dell’informazione. Dette direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della protezione dei dati personali e pertanto non è necessario includere tale aspetto nella presente direttiva per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L’applicazione della presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il regime di responsabilità per gli intermediari. La presente direttiva non può impedire l’utilizzazione anonima di reti aperte quali Internet.

(15) La riservatezza delle comunicazioni è assicurata dall’articolo 5 della direttiva 97/66/CE. In base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza non legalmente autorizzata di tali comunicazioni da parte di chi non sia il mittente o il destinatario.

(16) L’esclusione dei giochi d’azzardo dal campo d’applicazione della presente direttiva riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse che comportano una posta pecuniaria. Essa non riguarda le gare promozionali o i giochi che hanno l’obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi.

(17) La definizione di “servizi della società dell’informazione” già esiste nel diritto comunitario, nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(21), e nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato(22). Tale definizione ricopre qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. I servizi di cui all’elenco indicativo figurante nell’allegato V della direttiva 98/34/CE, non essendo forniti attraverso sistemi elettronici di trattamento e memorizzazione di dati, non sono compresi in tale definizione.

(18) I servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line). Tali attività possono consistere, in particolare, nella vendita in linea di merci. Non sono contemplate attività come la consegna delle merci in quanto tale o la prestazione di servizi non in linea. Non sempre si tratta di servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati. I servizi della società dell’informazione comprendono anche la trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi. La radiodiffusione televisiva, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, e la radiodiffusione sonora non sono servizi della società dell’informazione perché non sono prestati a richiesta individuale. I servizi trasmessi “da punto a punto”, quali i servizi video a richiesta o l’invio di comunicazioni commerciali per posta elettronica, sono invece servizi della società dell’informazione. L’impiego della posta elettronica o di altre comunicazioni individuali equivalenti, ad esempio, da parte di persone fisiche che operano al di fuori della loro attività commerciale, imprenditoriale o professionale, quand’anche usate per concludere contratti fra tali persone, non costituisce un servizio della società dell’informazione. Le relazioni contrattuali fra lavoratore e datore di lavoro non sostituiscono un servizio della società dell’informazione. Le attività che, per loro stessa natura, non possono essere esercitate a distanza o con mezzi elettronici, quali la revisione dei conti delle società o le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente, non sono servizi della società dell’informazione.

(19) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l’insediamento in pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato. Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti Internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio in questione. Nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

(20) La definizione di “destinatario di servizi” copre ogni tipo di impiego dei servizi della società dell’informazione, sia da parte di persone che forniscono informazioni su reti aperte quali Internet, sia da parte di persone che cercano informazioni su Internet per motivi privati o professionali.

(21) Il campo d’applicazione dell’ambito regolamentato lascia impregiudicata un’eventuale armonizzazione futura all’interno della Comunità dei servizi della società dell’informazione e la futura legislazione adottata a livello nazionale in conformità della normativa comunitaria. L’ambito regolamentato comprende unicamente requisiti riguardanti le attività in linea, quali l’informazione in linea, la pubblicità in linea, la vendita in linea, i contratti in linea, e non comprende i requisiti legali degli Stati membri relativi alle merci, quali le norme in materia di sicurezza, gli obblighi di etichettatura e la responsabilità per le merci, o i requisiti degli Stati membri relativi alla consegna o al trasporto delle merci, compresa la distribuzione di prodotti medicinali. L’ambito regolamentato non comprende l’esercizio dei diritti di prelazione su taluni beni, quali le opere d’arte, da parte delle autorità pubbliche.

(22) Il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività, al fine di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di interesse pubblico, ed è pertanto necessario garantire che l’autorità competente assicuri questa tutela non soltanto per i cittadini del suo paese ma anche per tutti cittadini della Comunità. Per migliorare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, è indispensabile specificare chiaramente questa responsabilità dello Stato membro in cui i servizi hanno origine. Inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito.

(23) La presente direttiva non è volta a introdurre norme supplementari di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi, né tratta della competenza degli organi giurisdizionali. Le disposizioni della legge applicabile in base alle norme del diritto internazionale privato non limitano la libertà di fornire servizi della società dell’informazione come stabilito dalla presente direttiva.

(24) Nel contesto della presente direttiva, nonostante il principio del controllo alla fonte dei servizi della società dell’informazione, è legittimo, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, che gli Stati membri adottino misure per limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

(25) Le giurisdizioni nazionali, anche civili, chiamate a dirimere controversie di diritto privato possono adottare provvedimenti per derogare alla libertà di fornire servizi della società dell’informazione conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

(26) Gli Stati membri, conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo, necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla Commissione siffatti provvedimenti.

(27) La presente direttiva, unitamente alla futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, contribuisce alla creazione di un quadro giuridico per la fornitura di servizi finanziari in linea. La presente direttiva non pregiudica future iniziative nel settore dei servizi finanziari, in particolare per quanto riguarda l’armonizzazione delle regole di condotta in tale settore. La possibilità, che la presente direttiva conferisce agli Stati membri, di limitare in determinate circostanze la libertà di fornire servizi della società dell’informazione al fine di tutelare i consumatori comprende anche misure nel settore dei servizi finanziari, in particolare intese a tutelare gli investitori.

(28) L’obbligo degli Stati membri di non subordinare l’accesso all’attività di prestatore di un servizio della società dell’informazione ad un’autorizzazione preventiva non riguarda i servizi postali contemplati nella direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio(23), consistenti nella consegna fisica di un messaggio di posta elettronica stampato, e lascia impregiudicati i sistemi volontari di accreditamento, in particolare per i prestatori di servizi di certificazione della firma elettronica.

(29) Le comunicazioni commerciali sono essenziali per il finanziamento dei servizi della società dell’informazione e per lo sviluppo di un’ampia gamma di nuovi servizi gratuiti. Nell’interesse dei consumatori e della correttezza delle operazioni, le comunicazioni commerciali, come gli sconti, le offerte e i giochi promozionali, devono ottemperare a numerosi obblighi di trasparenza. L’applicazione di tali obblighi deve far salvo il disposto della direttiva 97/7/CE. La presente direttiva deve parimenti far salvo il disposto delle direttive vigenti relative alle comunicazioni commerciali, in particolare la direttiva 98/43/CE.

(30) L’invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate può risultare inopportuno per i consumatori e per i fornitori di servizi della società dell’informazione e perturbare il buon funzionamento delle reti interattive. La questione del consenso dei destinatari di talune forme di comunicazione commerciale non sollecitata non è disciplinata dalla presente direttiva bensì, in particolare, dalla direttiva 97/7/CE e dalla direttiva 97/66/CE. Negli Stati membri che autorizzano l’invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate dovrebbero essere incoraggiate e agevolate appropriate iniziative di filtraggio da parte delle imprese del settore. Inoltre, le comunicazioni commerciali non sollecitate devono in ogni caso essere chiaramente identificabili in quanto tali al fine di promuovere la trasparenza ed agevolare il funzionamento di tali iniziative. L’invio per posta elettronica di comunicazioni commerciali non sollecitate non dovrebbe dar luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario.

(31) Gli Stati membri che consentono l’invio per via elettronica, da parte di prestatori stabiliti nel loro territorio, di comunicazioni commerciali non sollecitate senza previo consenso del destinatario devono garantire che i prestatori consultino periodicamente e rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.

(32) Per sopprimere gli ostacoli allo sviluppo dei servizi transnazionali nella Comunità che possono essere offerti dalle professioni regolamentate su Internet, è necessario garantire il rispetto a livello comunitario delle regole professionali, in particolare quelle a tutela dei consumatori o della sanità pubblica. I codici di condotta a livello comunitario sono lo strumento privilegiato per enunciare le regole deontologiche sulla comunicazione commerciale. Occorre incoraggiare la loro elaborazione, o il loro eventuale aggiornamento, fatta salva l’autonomia delle organizzazioni e associazioni professionali.

(33) La presente direttiva integra il diritto comunitario e il diritto nazionale per quanto riguarda le professioni regolamentate mantenendo una serie coerente di norme applicabili in questo campo.

(34) Gli Stati membri dovrebbero adeguare le parti della propria legislazione relative soprattutto ai requisiti di forma che potrebbero ostacolare il ricorso ai contratti per via elettronica. L’esame delle legislazioni che richiedono tale adeguamento dovrebbe essere sistematico e comprendere tutte le fasi e gli atti necessari alla formazione del contratto, compresa l’archiviazione del medesimo. Il risultato di tale adeguamento dovrebbe rendere possibili i contratti per via elettronica. L’effetto giuridico delle firme elettroniche è disciplinato dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a regole comunitarie sulle firme elettroniche(24). La ricevuta di ritorno di un prestatore può essere costituita dalla prestazione su rete di un servizio remunerato.

(35) La presente direttiva non pregiudica le possibilità per gli Stati membri di mantenere o definire per i contratti requisiti generali o specifici che possono essere soddisfatti con strumenti elettronici, in particolare i requisiti relativi alle firme elettroniche sicure.

(36) Gli Stati membri possono mantenere restrizioni all’uso di contratti elettronici relativamente ai contratti che richiedono l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri. Tale possibilità riguarda anche i contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri al fine di avere effetto nei confronti di terzi. Nonché i contratti che richiedono per legge la certificazione o l’attestazione di un notaio.

(37) L’obbligo degli Stati membri di abolire gli ostacoli all’uso di contratti elettronici riguarda unicamente gli ostacoli risultanti da norme giuridiche e non gli ostacoli pratici dovuti all’impossibilità di utilizzare strumenti elettronici in determinati casi.

(38) Gli Stati membri ottemperano all’obbligo di abolire gli ostacoli all’uso di contratti elettronici in conformità delle norme giuridiche in materia di contratti sanciti dal diritto comunitario.

(39) Le deroghe alle disposizioni relative ai conclusi esclusivamente mediante posta elettronica o altre comunicazioni individuali equivalenti previste dalla presente direttiva, in materia di informazioni da fornire e inoltre di ordini, non dovrebbero consentire di eludere tali disposizioni da parte dei prestatori dei servizi della società dell’informazione.

(40) Le attuali o emergenti divergenze tra le normative e le giurisprudenze nazionali, nel campo della responsabilità dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impediscono il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei servizi transnazionali e introducendo distorsioni della concorrenza. In taluni casi, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali. La presente direttiva dovrebbe costituire la base adeguata per elaborare sistemi rapidi e affidabili idonei a rimuovere le informazioni illecite e disabilitare l’accesso alle medesime. Tali sistemi potrebbero essere concordati tra tutte le parti interessate e andrebbero incoraggiati dagli Stati membri. È nell’interesse di tutte le parti attive nella prestazione di servizi della società dell’informazione istituire e applicare tali sistemi. Le disposizioni dalla presente direttiva sulla responsabilità non dovrebbero impedire ai vari interessati di sviluppare e usare effettivamente sistemi tecnici di protezione e di identificazione, nonché strumenti tecnici di sorveglianza resi possibili dalla tecnologia digitale, entro i limiti fissati dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

(41) La direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard delle imprese del settore.

(42) Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

(43) Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto (“mere conduit”) e per la memorizzazione temporanea detta “caching” se non è in alcun modo coinvolto nell’informazione trasmessa. A tal fine è, tra l’altro, necessario che egli non modifichi l’informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non alterano l’integrità dell’informazione contenuta nella trasmissione.

(44) Il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non si limita alle attività di semplice trasporto (“mere conduit”) e di “caching” e non può pertanto beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per tali attività.

(45) Le limitazioni alla responsabilità dei prestatori intermedi previste nella presente direttiva lasciano impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo. Siffatte azioni inibitorie possono, in particolare, essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima.

(46) Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite. La rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime devono essere effettuate nel rispetto del principio della libertà di espressione e delle procedure all’uopo previste a livello nazionale. La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di stabilire obblighi specifici da soddisfare sollecitamente prima della rimozione delle informazioni o della disabilitazione dell’accesso alle medesime.

(47) Gli Stati membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni.

(48) La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di chiedere ai prestatori di servizi, che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite.

(49) Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta; ciò lascia impregiudicati il carattere volontario di siffatti codici e la possibilità per le parti interessate di decidere liberamente se aderirvi.

(50) È importante che la proposta di direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e la presente direttiva entrino in vigore secondo un calendario simile, per creare un quadro normativo chiaro a livello comunitario sulla responsabilità degli intermediari per le violazioni dei diritti d’autore e dei diritti connessi.

(51) Ogni Stato membro dovrebbe adeguare, se necessario, le parti della propria legislazione che possono ostacolare l’uso, attraverso le vie elettroniche appropriate, degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie. Il risultato di tale adeguamento deve rendere realmente ed effettivamente possibile, di fatto e di diritto, il funzionamento di tali strumenti, anche in situazioni transfrontaliere.

(52) L’esercizio effettivo delle libertà del mercato interno rende necessario garantire alle vittime un accesso efficace alla soluzione delle controversie. I danni che possono verificarsi nell’ambito dei servizi della società dell’informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica. Stante questa peculiarità, oltre che la necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non rimettano in questione la fiducia che esse dovrebbero reciprocamente avere, la presente direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano la possibilità di azioni giudiziarie appropriate. Gli Stati membri dovrebbero esaminare la necessità di dare accesso ai procedimenti giudiziari mediante appropriati strumenti elettronici.

(53) La direttiva 98/27/CE, applicabile ai servizi della società dell’informazione, prevede un meccanismo relativo a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Tale meccanismo contribuirà alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione garantendo un livello elevato di tutela dei consumatori.

(54) Le sanzioni previste nella presente direttiva lasciano impregiudicati le altre sanzioni o mezzi di tutela previsti dal diritto nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a prevedere sanzioni di tipo penale per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

(55) La presente direttiva non pregiudica la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori. Pertanto la presente direttiva non può avere l’effetto di privare il consumatore della tutela di cui gode in virtù di norme obbligatorie in materia di obbligazioni contrattuali previste dalla legge dello Stato membro in cui ha la residenza abituale.

(56) Per quanto riguarda la deroga prevista dalla presente direttiva per le obbligazioni derivanti da contratti conclusi dai consumatori, queste devono essere interpretate come inclusive delle informazioni sugli elementi essenziali del contenuto del contratto, compresi i diritti dei consumatori, che influiscono in modo determinante sulla decisione di sottoscriverlo.

(57) La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o la maggior parte di essa verso il territorio del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo Stato membro.

(58) La presente direttiva non deve applicarsi ai servizi di prestatori stabiliti in un paese terzo. Tuttavia, data la dimensione globale del commercio elettronico, è opportuno garantire la coerenza della normativa comunitaria con quella internazionale. La presente direttiva deve far salvi i risultati delle discussioni sugli aspetti giuridici in corso presso le organizzazioni internazionali (tra le altre, OMC, OCSE, Uncitral).

(59) Nonostante la natura globale delle comunicazioni elettroniche, il coordinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello di Unione europea è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno e per istituire un idoneo quadro normativo europeo. Tale coordinamento contribuirebbe anche a creare una forte posizione comune di negoziato nelle sedi internazionali.

(60) Per assicurare uno sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico, il quadro giuridico deve essere chiaro e semplice, prevedibile e coerente con le regole vigenti a livello internazionale, in modo da non pregiudicare la competitività dell’industria europea e da non ostacolare l’innovazione nel settore.

(61) Il funzionamento effettivo del mercato per via elettronica in un contesto di mondializzazione esige la concertazione tra l’Unione europea e le principali aree non europee al fine di rendere compatibili il diritto e le procedure.

(62) Andrebbe rafforzata la cooperazione nel campo del commercio elettronico con paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all’adesione, con i paesi in via di sviluppo e con gli altri partner commerciali dell’Unione europea.

(63) L’adozione della presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni socioculturali inerenti all’avvento della società dell’informazione, in particolare non dovrebbe ostacolare le misure che gli Stati membri potrebbero adottare conformemente al diritto comunitario per raggiungere obiettivi sociali, culturali e democratici, tenuto conto delle loro diversità linguistiche, delle specificità nazionali e regionali e del loro patrimonio culturale, nonché per garantire e mantenere l’accesso del pubblico alla più ampia gamma possibile di servizi della società dell’informazione. Lo sviluppo della società dell’informazione deve garantire in ogni caso l’accesso dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in ambiente digitale.

(64) La comunicazione elettronica offre agli Stati membri uno strumento eccellente per fornire servizi pubblici nei settori culturale, dell’instruzione e linguistico.

(65) Il Consiglio, nella risoluzione del 19 gennaio 1999 sulla dimensione del consumo della società dell’informazione(25), ha sottolineato che la tutela dei consumatori merita particolare attenzione nell’ambito di quest’ultima. La Commissione studierà se e in che misura le norme vigenti a tutela dei consumatori non forniscono adeguata tutela rispetto alla società dell’informazione e identificherà, se necessario, possibili lacune normative e gli aspetti per i quali potrebbero essere necessarie misure aggiuntive. La Commissione dovrebbe formulare, se necessario, ulteriori specifiche proposte per colmare le lacune così individuate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Torna all’indice

it_IT