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Normativa

Allegato, parte VII – Regolamento Droni

By 21 Marzo, 2020No Comments

Allegato, parte VII – Regolamento Droni

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Allegato, parte VII – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Modulo A di valutazione della conformità A – Controllo interno della produzione

1.   Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 della presente parte e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano i requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5 o 6.

2.   Documentazione tecnica

Il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica conformemente all’articolo 17 del presente regolamento.

3.   Fabbricazione

Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 della presente parte e ai requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5 o 6.

4.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

1)A norma degli articoli 15 e 16 del presente regolamento, il fabbricante deve apporre la marcatura CE e, se del caso, l’etichetta di identificazione della classe dell’UA a ciascun prodotto che soddisfi i requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5 o 6.
2)Per ciascun modello del prodotto, il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE che, insieme alla documentazione tecnica, deve lasciare a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare chiaramente il prodotto per il quale è stata redatta.

A richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE deve essere messa a disposizione delle autorità competenti.

5.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti da un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

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