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Normativa

Art. 2 – Regolamento Droni

By 21 Marzo, 2020No Comments

Art. 2 – Regolamento Droni

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Articolo 2 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Ambito di applicazione

1.   Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:

a)gli UAS destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alla categoria «aperta» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con l’eccezione degli UAS costruiti da privati, e provvisti di un’etichetta di identificazione della classe come previsto nelle parti da 1 a 5 dell’allegato del presente regolamento, sulla quale sia indicata la classe di appartenenza tra le cinque classi di UAS di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
b)i componenti aggiuntivi di identificazione remota di cui alla parte 6 dell’allegato del presente regolamento.

2.   Il capo III del presente regolamento si applica agli UAS impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alle categorie «certificata» e «specifica» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

3.   Il capo IV del presente regolamento si applica inoltre agli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo, se gli UAS sono utilizzati nell’Unione.

4.   Il presente regolamento non si applica agli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente in locali chiusi.

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