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Normativa

Art. 38 – Regolamento Droni

By 21 Marzo, 2020No Comments

Art. 38 – Regolamento Droni

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Articolo 38 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Prodotto conforme che presenta un rischio

1.  

1.   Se, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, ritiene che un prodotto, pur conforme al presente capo, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente capo, uno Stato membro chiede all’operatore economico interessato di far sì che tale prodotto, all’atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.   L’operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati da esso messi a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.

3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione del prodotto in questione, l’origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o meno e propone, all’occorrenza, misure appropriate.

5.   La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.

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