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Normativa

Art. 40 – Regolamento Droni

By 21 Marzo, 2020No Comments

Art. 40 – Regolamento Droni

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Articolo 40 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Requisiti per gli UAS impiegati nelle categorie «certificata» e «specifica»

1.   La progettazione, produzione e manutenzione degli UAS deve essere certificata se gli UAS soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)avere una dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m ed essere progettati per essere utilizzati al di sopra di assembramenti di persone;
b)essere progettati per il trasporto di persone;
c)essere progettati per il trasporto di merci pericolose e richiedere un’elevata robustezza al fine di attenuare i rischi di danni a terzi in caso di incidenti;
d)essere impiegati nella categoria di operazioni «specifica» definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e precisare, nell’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente in seguito alla valutazione dei rischi prevista dall’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che il rischio operativo non può essere attenuato in maniera adeguata senza una certificazione dell’UAS.

2.   Un UAS soggetto a certificazione deve essere conforme ai requisiti applicabili stabiliti dai regolamenti (UE) n. 748/2012 (15), (UE) n. 640/2015 (16) e (UE) n. 1321/2014 (17) della Commissione.

3.   Tranne qualora debbano essere certificati in conformità al paragrafo 1, gli UAS impiegati nella categoria «specifica» devono avere le caratteristiche tecniche stabilite nell’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente o nella situazione tipica definita nell’appendice 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 o nel certificato di operatore UAS leggero (Light UAS Operator Certificate; LUC) a norma della parte C dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

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