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Normativa

Articolo 32 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 32 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 32 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Decisione sulla domanda

1.   Una decisione sulla domanda è adottata entro 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell’articolo 19.

2.   Eccezionalmente, se è notificata una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi e se il richiedente è convocato per un colloquio, il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è prorogato. La decisione sulla domanda è adottata entro 96 ore dalla presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi da parte del richiedente. Se il richiedente è convocato per un colloquio conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, la decisione sulla domanda è adottata entro 48 ore da quando il colloquio ha avuto luogo.

3.   Prima della scadenza dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è adottata la decisione di:

a)rilasciare un’autorizzazione ai viaggi in conformità dell’articolo 36; oppure
b)rifiutare un’autorizzazione ai viaggi in conformità dell’articolo 37.

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