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Normativa

Articolo 45 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 45 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 45 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori

1.   I vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman interrogano il sistema d’informazione ETIAS per verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi siano in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida.

2.   L’accesso sicuro al portale per i vettori, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera k), con la possibilità di usare soluzioni tecniche mobili, permette ai vettori di procedere all’interrogazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima che un passeggero salga a bordo. Il vettore fornisce i dati contenuti nella zona a lettura ottica del documento di viaggio e indica lo Stato membro di ingresso. A titolo di deroga, in caso di transito aeroportuale il vettore non è obbligato a verificare se il cittadino di paese terzo è in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida.

Mediante il portale per i vettori, il sistema d’informazione ETIAS fornisce ai vettori una risposta «OK/NON OK», indicando se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida. Qualora sia stata rilasciata un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 44, la risposta fornita dal sistema centrale ETIAS tiene conto degli Stati membri per cui l’autorizzazione è valida nonché dello Stato membro di ingresso indicato dal vettore. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. La risposta «OK/NON OK» non deve essere considerata un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

3.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del paragrafo 2 del presente articolo. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

4.   Il portale per i vettori fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata quotidianamente mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati conservati nell’ETIAS. eu-LISA è responsabile della sicurezza del portale per i vettori, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l’estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.

5.   I vettori di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono passibili delle sanzioni previste a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni («convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen») e dell’articolo 4 della direttiva 2001/51/CE del Consiglio (40) quando trasportano cittadini di paesi terzi che, sebbene soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi, non sono in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida.

6.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, nel caso in cui, per lo stesso cittadino di paese terzo, i vettori di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano già passibili delle sanzioni previste a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e dell’articolo 4 della direttiva 2001/51/CE, le sanzioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo non si applicano.

7.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 5 o al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dalla sua applicazione, eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati dai vettori nel portale per i vettori. Tali registrazioni riportano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati utilizzati per l’interrogazione, i dati trasmessi dal portale per i vettori e il nome del vettore in questione.

Le registrazioni sono conservate per due anni. Le registrazioni sono protette con misure adeguate dall’accesso non autorizzato.

8.   In caso di respingimento di cittadini di paesi terzi, il vettore che li ha condotti alle frontiere esterne per via aerea, marittima e terrestre è tenuto a prenderli immediatamente a proprio carico. Su richiesta delle autorità di frontiera, i vettori sono tenuti a riportare i cittadini di paesi terzi in uno dei paesi terzi da cui li hanno trasportati, nel paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio con il quale hanno viaggiato, o in qualsiasi altro paese terzo in cui la loro ammissione è garantita.

9.   In deroga al paragrafo 1, con riferimento ai vettori che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, per i primi tre anni successivi all’entrata in funzione di ETIAS, la verifica di cui al paragrafo 1 è facoltativa e le disposizioni di cui al paragrafo 5 non si applicano a tali vettori.

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