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Normativa

Articolo 53 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 53 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Procedura e condizioni di accesso da parte di Europol ai dati registrati nel sistema centrale ETIAS

1.   Ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, Europol può chiedere di consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS e presentare all’unità centrale ETIAS una richiesta motivata in formato elettronico di consultare una serie specifica di dati conservati nel sistema centrale ETIAS. Quando è richiesta la consultazione dei dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere da a) a c), la richiesta motivata in formato elettronico comprende una giustificazione della necessità di consultare tali dati specifici.

2.   La richiesta motivata contiene la prova che sussistono tutte le condizioni seguenti:

a)la consultazione è necessaria per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;
b)la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;
c)la consultazione è limitata all’interrogazione con i dati di cui all’articolo 52, in combinazione con i dati elencati all’articolo 52, paragrafo 3, laddove necessario;
d)esistono prove o fondati motivi per ritenere che la consultazione contribuirà alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una categoria di viaggiatori contemplata dal presente regolamento.

3.   La richiesta di Europol di consultare i dati conservati nel sistema centrale ETIAS è soggetta alla verifica preliminare da parte di un’unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati, che esamina in modo efficace e tempestivo se la richiesta soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 2.

4.   La consultazione del sistema centrale ETIAS, in caso di riscontro positivo con i dati conservati in un fascicolo di domanda, dà accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a g) e da j) a m), e ai dati aggiunti nel fascicolo di domanda relativi al rilascio, al rifiuto, all’annullamento o alla revoca di un’autorizzazione ai viaggi in conformità degli articoli 39 e 43. L’accesso ai dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera i), e all’articolo 17, paragrafo 4, lettere da a) a c), aggiunti nel fascicolo di domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente richiesta da Europol. La consultazione del sistema centrale ETIAS non dà accesso ai dati relativi all’istruzione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera h).

5.   Una volta che l’unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati l’abbia approvata, l’unità centrale ETIAS tratta la richiesta di consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS e trasmette i dati richiesti ad Europol in modo tale da non comprometterne la sicurezza.

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