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Normativa

Articolo 57 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 11 Marzo, 2020No Comments

Articolo 57 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 57 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Responsabile del trattamento

1.   L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento di dati personali nel sistema centrale ETIAS. Relativamente alla gestione della sicurezza delle informazioni del sistema centrale ETIAS, è da considerarsi responsabile del trattamento eu-LISA.

2.   Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nel sistema centrale ETIAS da parte di uno Stato membro, l’unità nazionale ETIAS è considerata titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679.Essa ha la responsabilità centrale del trattamento di dati personali nel sistema centrale ETIAS da parte di detto Stato membro.

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