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Normativa

Articolo 67 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 13 Marzo, 2020No Comments

Articolo 67 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 67 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati

1.   Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di controllare le attività di trattamento dei dati personali relative a ETIAS da parte di eu-LISA, di Europol e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento.

2.   Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché, almeno ogni tre anni, sia svolta una verifica delle attività di trattamento di dati personali da parte di eu-LISA e dell’unità centrale ETIAS conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale verifica è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a eu-LISA e alle autorità di controllo. A eu-LISA e all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della relazione.

3.   eu-LISA e l’unità centrale ETIAS forniscono al Garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permettono di consultare tutti i documenti e le loro registrazioni e di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i loro locali.

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