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Normativa

Articolo 71 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 13 Marzo, 2020No Comments

Articolo 71 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 71 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Informazioni al pubblico

Previa consultazione della Commissione e del Garante europeo della protezione dei dati, l’unità centrale ETIAS fornisce al pubblico tutte le informazioni utili in merito alle domande di autorizzazione ai viaggi. Tali informazioni sono messe a disposizione sul sito web pubblico e comprendono:

a)i criteri, le condizioni e le procedure per presentare domanda di autorizzazione ai viaggi;
b)informazioni sul sito web e sull’applicazione per dispositivi mobili mediante i quali può essere presentata la domanda;
c)informazioni sulla possibilità che una domanda possa essere presentata da un’altra persona o da un intermediario commerciale;
d)informazioni sulla possibilità di segnalare abusi da parte di intermediari commerciali utilizzando il modulo di cui all’articolo 15, paragrafo 5;
e)i termini per la decisione sulla domanda di cui all’articolo 32;
f)il fatto che un’autorizzazione ai viaggi è legata al documento di viaggio indicato nel modulo di domanda e, di conseguenza, che la scadenza e qualunque modifica del documento di viaggio comporterà l’invalidità o il mancato riconoscimento dell’autorizzazione ai viaggi all’atto dell’attraversamento della frontiera;
g)il fatto che i richiedenti sono responsabili dell’autenticità, della completezza, della correttezza e dell’affidabilità dei dati da essi presentati nonché della veridicità e dell’affidabilità delle dichiarazioni rese;
h)il fatto che le decisioni relative alle domande devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare, in caso di rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi, i motivi di tale rifiuto e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso, con informazioni riguardo alla procedura da seguire in caso di ricorso, compresi i recapiti dell’autorità competente e i termini per proporlo;
i)il fatto che il richiedente ha la possibilità di contattare l’unità centrale ETIAS indicando che lo scopo del suo viaggio si fonda su motivi umanitari o è collegato a obblighi internazionali, nonché le relative condizioni e procedure;
j)le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e il fatto che un soggiorno di breve durata è possibile esclusivamente per una durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi che beneficiano di disposizioni più favorevoli previste da un accordo bilaterale concluso anteriormente alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen;
k)il fatto che il semplice possesso di un’autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente un diritto d’ingresso;
l)il fatto che le autorità di frontiera possono richiedere documenti giustificativi alle frontiere esterne al fine di verificare l’adempimento delle condizioni d’ingresso;
m)il fatto che il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida costituisca una condizione di soggiorno che deve essere soddisfatta per l’intera durata di un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
n)un collegamento al servizio web di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 che consenta ai cittadini di paesi terzi di verificare in qualsiasi momento il periodo di soggiorno rimanente autorizzato;
o)il fatto che i dati inseriti nel sistema d’informazione ETIAS sono utilizzati ai fini della gestione delle frontiere, segnatamente per verifiche nelle banche dati, e che gli Stati membri ed Europol possono accedere ai dati a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, secondo le procedure e le condizioni di cui al capo X;
p)il periodo di conservazione dei dati;
q)i diritti degli interessati a norma dei regolamenti (CE) n. 45/2001, (UE) 2016/679, (UE) 2016/794 e della direttiva (UE) 2016/680;
r)la possibilità per i viaggiatori di ottenere il sostegno di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera m).

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