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Normativa

Articolo 80 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 13 Marzo, 202014 Marzo, 2020No Comments

Articolo 80 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 80 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Modifiche del regolamento (UE) 2016/399

Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1)l’articolo 6, paragrafo 1, è così modificato:a)la lettera b) è sostituita dalla seguente:«b)essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (*3), o di un’autorizzazione ai viaggi valida, se richiesto a norma del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;(*3)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).”(*4)  Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;”b)sono aggiunti i commi seguenti:«Per un periodo transitorio stabilito a norma dell’articolo 83, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240, l’uso del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è facoltativo e non si applica l’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida si cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi che attraversano le frontiere esterne dell’obbligo di possedere un’autorizzazione ai viaggi valida a partire dalla scadenza del periodo transitorio. A tale scopo, gli Stati membri distribuiscono, a questa categoria di viaggiatori, l’opuscolo comune di cui all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240.Durante il periodo di tolleranza di cui all’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera autorizzano eccezionalmente i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi che non ne sono in possesso ad attraversare le frontiere esterne se ricorrono tutte le rimanenti condizioni di cui al presente articolo purché attraversino le frontiere esterne degli Stati membri per la prima volta dal termine del periodo transitorio di cui all’articolo 83, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le autorità di frontiera informano tali cittadini di paesi terzi dell’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida conformemente al presente articolo. A tale scopo, le autorità di frontiera distribuiscono, a questi viaggiatori, un opuscolo comune a norma dell’articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 per informarli che sono eccezionalmente autorizzati ad attraversare le frontiere esterne pur non adempiendo all’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida e per spiegare tale obbligo.».
2)l’articolo 8, paragrafo 3, è così modificato:a)alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:«i)l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l’attraversamento della frontiera e, all’occorrenza, che il documento sia provvisto del visto, dell’autorizzazione ai viaggi o del permesso di soggiorno richiesti;»;b)è inserita la lettera seguente:«b bis)Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un’autorizzazione ai viaggi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le verifiche approfondite all’ingresso comprendono anche l’accertamento dell’autenticità, della validità e dello status dell’autorizzazione ai viaggi e, se applicabile, dell’identità del relativo titolare, mediante consultazione dell’ETIAS in conformità dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1240. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione o all’interrogazione di cui all’articolo 47, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240, si applica l’articolo 48, paragrafo 3, di tale regolamento.»;
3)all’allegato V, parte B, nel modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, la lettera C) nell’elenco dei motivi del respingimento è sostituita dalla seguente:«C)Sprovvisto/а di visto valido, di autorizzazione ai viaggi valida o di permesso di soggiorno valido.».

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