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Normativa

Articolo 83 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 14 Marzo, 2020No Comments

Articolo 83 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 83 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Periodo transitorio e misure transitorie

1.   Per un periodo di sei mesi dall’entrata in funzione dell’ETIAS, l’uso dell’ETIAS è facoltativo e non si applica l’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 89 per disporre una proroga di tale periodo di sei mesi al massimo, rinnovabile una volta.

2.   Durante il periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi che attraversano le frontiere esterne dell’obbligo di possedere un’autorizzazione ai viaggi valida a partire dalla scadenza del periodo di sei mesi. A tale scopo gli Stati membri distribuiscono un opuscolo comune a questa categoria di viaggiatori. L’opuscolo è reso disponibile anche presso i consolati degli Stati membri nei paesi i cui cittadini rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

3.   Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica un periodo di tolleranza di sei mesi. Durante tale periodo di tolleranza si applica l’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida. Durante il periodo di tolleranza le autorità di frontiera autorizzano eccezionalmente i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi che non ne sono in possesso ad attraversare le frontiere esterne se ricorrono tutte le rimanenti condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399, purché attraversino le frontiere esterne degli Stati membri per la prima volta dal termine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le autorità di frontiera informano tali cittadini di paesi terzi dell’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. A tale scopo, le autorità di frontiera distribuiscono, a tali viaggiatori, un opuscolo comune per informarli che sono eccezionalmente autorizzati ad attraversare le frontiere esterne pur non adempiendo all’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida e per spiegare tale obbligo. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 89 del presente regolamento per prorogare tale periodo di sei mesi al massimo.

Durante il periodo di tolleranza, gli ingressi nei territori degli Stati membri in cui l’EES non è operativo non sono presi in considerazione.

4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, elabora i due opuscoli comuni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, contenenti almeno le informazioni di cui all’articolo 71. Gli opuscoli sono chiari, semplici e disponibili in almeno una delle lingue ufficiali di ciascun paese i cui cittadini rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

5.   Durante il periodo transitorio di cui ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, il sistema d’informazione ETIAS risponde all’interrogazione dei vettori di cui all’articolo 45, paragrafo 2, fornendo ai vettori una risposta «OK». Durante il periodo di tolleranza di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la risposta inviata dal sistema d’informazione ETIAS all’interrogazione dei vettori prende in considerazione se il cittadino di un paese terzo attraversa le frontiere esterne degli Stati membri per la prima volta dal termine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

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