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Normativa

Articolo 96 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

By 14 Marzo, 2020No Comments

Articolo 96 Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

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Articolo 96 – Regolamento ETIAS (EU) 2018/1240

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell’articolo 88, ad eccezione degli articoli 6, 11, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, degli articoli da 75 a 79, degli articoli 82, 85, 87, 89, 90, 91, dell’articolo 92, paragrafi 1 e 2, degli articoli 93 e 95 nonché delle disposizioni relative alle misure di cui all’articolo 88, paragrafo 1, lettera d), che si applicano a decorrere dal 9 ottobre 2018.

Le disposizioni relative alla consultazione dell’Eurodac sia applicano a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (45)diventa applicabile.

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