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I contratti di hosting e di web agency: un vademecum per una redazione intelligente

di Chiara Bellini


L’informatica e il rapido sviluppo degli strumenti digitali hanno portato, all’interno della nostra società, mutamenti tanto radicali da incidere profondamente sui rapporti giuridici.

Se da un lato, infatti, la società dell’informazione ha imposto nuove necessità, nuovi servizi e, di conseguenza, nuovi rapporti da regolamentare, dall’altro lato la medesima ha consentito di trovare – ed attuare – nuove e sofisticate modalità di gestione dei rapporti giuridici già conosciuti, rivoluzionando quindi il modo di concepire il dialogo  tra le parti contrattuali.

In questo panorama, ricco e colorato, rilevano in particolare due tipologie di contratti informatici “atipici”, cioè non regolati dal Codice Civile, che assumono un ruolo chiave all’interno dell’economia digitale: il contratto di hosting web, sulla base del quale l’hosting provider fornisce uno spazio allocato su un server di sua titolarità al fine di ospitare pagine web,  e il contratto di web agency, sulla base del quale l’agenzia crea, pone in essere e gestisce uno o più siti web per conto di terzi, offrendo, sovente, anche una serie di servizi aggiuntivi, quali, ad esempio, la registrazione e il mantenimento di un dominio di titolarità del cliente.

Solitamente il contratto di hosting web, redatto attraverso modulari standard, non viene stipulato in via immediata e diretta con il cliente finale, bensì con la web agency, che, a sua volta, vende o concede in licenza le piattaforme sulle quali crea e gestisce i siti web. Ciò posto, l’accordo con il cliente finale si presenta come un ibrido tra i contratti appena citati, rendendo la predisposizione delle sue clausole assai difficoltosa.

Quali sono, dunque, i principali aspetti da considerare nella redazione di un accordo di questo calibro al fine di evitare l’insorgere di aspre controversie giudiziarie?

Tralasciando in tal sede l’approfondimento sulle problematiche giuridiche di pronta individuazione legate alla circolazione dei dati e alla sicurezza – che richiedono senz’altro l’inserimento di tutta una serie di indicazioni sul trattamento di tali dati, nonché di una apposita informativa privacy – e adottando uno sguardo più ampio e generale alla luce della predisposizione intelligente del contratto, si dovrà prestare particolare attenzione, in primo luogo, alle previsioni “vessatorie”, cioè a tutte quelle previsioni che comportano uno squilibrio del rapporto tale da prevedere un onere troppo gravoso in capo a chi le subisce. Il Codice Civile, infatti, richiede che tali clausole debbano essere sottoposte a specifica approvazione mediante doppia firma della controparte, pena la loro nullità e dunque la loro inefficacia.

Una previsione considerata vessatoria – ma che è consigliabile inserire nell’ottica di una prestazione continuativa del servizio – può essere, ad esempio, il tacito rinnovo del contratto per mancata disdetta delle parti entro un termine prestabilito. Sulla base di quanto esposto tale previsione dovrà infatti essere approvata separatamente dal testo principale del contratto, al fine di assicurarne la consapevole accettazione e dunque la piena validità in caso di contestazioni.

Oltre a quanto sopra, si consideri che, qualora il cliente finale rientri nella definizione di “Consumatore” ai sensi del Codice del Consumo, l’attenzione nella predisposizione delle clausole predette dovrà essere massima.

Tutte quelle previsioni che possono in qualche modo danneggiare il Consumatore comportando uno squilibrio del rapporto, infatti, sono vietate dalla normativa, e possono pertanto essere dichiarate nulle dal Giudice competente, a prescindere dalla loro doppia approvazione da parte del contraente debole.

Una clausola di tal tenore può essere, ad esempio, quella riguardante un foro competente diverso da quello in cui ha residenza il contraente debole: tale previsione, infatti, alla luce di quanto sopra esposto, non potrà essere contemplata e, nel caso in cui venga egualmente inserita, dovrà essere considerata inevitabilmente nulla.

A tali aspetti più generali se ne aggiungano altri più particolari, concernenti nello specifico il sito web e i dati ivi contenuti, i quali assumono una rilevanza fondamentale nell’ambito di tali tipologie di contratto. Un sito web, infatti, rappresenta un importante investimento di marketing, e il suo valore economico, di base già molto elevato, cresce con il tempo e con lo sviluppo dell’attività che promuove.

Al fine di evitare una citazione in giudizio per il risarcimento di ingenti danni derivanti dall’oscuramento arbitrario del sito, dunque, si dovrà anzitutto – e necessariamente –  inserire una apposita clausola di mancato pagamento del corrispettivo, ai sensi della quale la web agency potrà compiere, in via del tutto lecita, tale operazione, senza incorrere in conseguenze spiacevoli.

In secondo luogo, onde evitare controversie giudiziali derivanti dall’accesso di mandato o dalla perdita dei contenuti digitali per mancato rinnovo del dominio in fase di conclusione del contratto, si dovrà anche andare a prevedere, in via chiara e precisa, la possibilità da parte della web agency di rinnovare il dominio medesimo anche in ipotesi di disdetta, escludendo, per contro, l’obbligo da parte di questa di consegnare il c.d. “authcode”, cioè il codice richiesto per il trasferimento ad altro spazio server, prevedendo tale onere solo ed esclusivamente in capo al provider di riferimento.

Last, but not least, dovranno essere considerati i profili di responsabilità civile dell’internet service provider in caso di eventuale diffusione di contenuti illeciti che violino il diritto d’autore. La web agency, infatti, gestendo un sito web su una piattaforma di sua titolarità, può pacificamente essere definita come “hosting attivo”, e per tale ragione, oltre che inserire un’apposita clausola di manleva, dovrà prestare particolare attenzione alle decisioni di condivisione che assume nel corso dell’erogazione del servizio.

Tale responsabilità, del resto, è pacificamente esclusa dagli artt. 16 e 17, D.lgs, 70/2003 solo nell’ipotesi di “hosting passivo”, qualora il medesimo, lasciando operare in via principale l’utente della rete, non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione condivisa è illecita, o qualora, venuto a conoscenza di fatti illeciti, su comunicazione delle autorità competenti, si sia attivato immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

In conclusione, alla luce del citato elenco – meramente esemplificativo – delle problematiche legate a tali tipologie di accordi, si comprende come la predisposizione del contratto non possa consistere in un mero  adattamento di moduli reperiti in rete, ma bensì nell’adozione di accortezze giuridiche di un certo spessore, che solo un esperto del settore può detenere.

Solamente un professionista specializzato nel campo, infatti, sarà in grado di neutralizzare, grazie alla propria competenza, il rischio di insorgenza di controversie giudiziali in tale ambito, tutelando efficacemente gli interessi delle parti e assicurando così un rapporto giuridico stabile e duraturo.


Fonti:

  • Paolanti “Il contratto di hosting web”, reperibile su www.studiocataldi.it
  • Vercellotti “Contratto di hosting: la mini-guida” , reperibile su www.legalfordigital.it
  • Contratto di hosting web, clausole contrattuali e responsabilità dell’hosting provider”, reperibile su dirittodellinformatica.it
  • Bacci, “Il contratto di Hosting: come si redige”, reperibile su www.iprights.it
  • Hosting” reperibile su polimeni.legal.it
  • Cammarata“Le trappole nei contratti di hosting”, reperibile su www.interlex.it
  • Cammarata “Sotto torchio gli operatori della rete”, reperibile su www.interlex.it
  • Diritto d’Autore (IL), Rivista trimestrale della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), 2011, fascicolo 2
  • Rivista di Diritto Industriale, 2011, fascicolo 2, parte II
  • Codice Civile, artt. 1341-1342
  • Codice del Consumo, artt. 33 e ss
  • Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. “Direttiva Copyright”).

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