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Articolo 2 Regolamento SFDR – ESG

Definizioni


Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«partecipante ai mercati finanziari»:

a)

un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);

b)

un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;

c)

un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);

d)

un creatore di un prodotto pensionistico;

e)

un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);

f)

un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);

g)

un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013;

h)

un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013;

i)

una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure

j)

un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio;

2)

«impresa di assicurazione»: un’impresa di assicurazione autorizzata conformemente all’articolo 18 della direttiva 2009/138/CE;

3)

«prodotto di investimento assicurativo» o «IBIP»:

a)

un prodotto di investimento assicurativo quale definito all’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); oppure

b)

un prodotto assicurativo reso disponibile a un investitore professionale che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;

4)

«gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: un GEFIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;

5)

«impresa di investimento»: un’impresa di investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;

6)

«gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE;

7)

«ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/2341, eccetto un ente rispetto al quale uno Stato membro non abbia scelto di applicare l’articolo 5 di tale direttiva o un ente che non gestisca schemi pensionistici che, nel loro insieme, annoverano meno di 15 membri in totale;

8)

«prodotto pensionistico»:

a)

un prodotto pensionistico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014; oppure

b)

un prodotto pensionistico individuale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

9)

«prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)»: un prodotto di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238;

10)

«società di gestione di OICVM»:

a)

una società di gestione come definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; oppure

b)

una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE che non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi di tale direttiva per la sua gestione;

11)

«consulente finanziario»:

a)

un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;

b)

un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;

c)

un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;

d)

un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;

e)

un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure

f)

una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

12)

«prodotto finanziario»:

a)

un portafoglio gestito conformemente al punto 6) del presente articolo;

b)

un fondo di investimento alternativo (FIA);

c)

un IBIP;

d)

un prodotto pensionistico;

e)

uno schema pensionistico;

f)

un OICVM; oppure

g)

un PEPP;

13)

«fondi di investimento alternativi» o «FIA»: un FIA come definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;

14)

«schema pensionistico»: uno schema pensionistico come definito all’articolo 6, punto 2, della direttiva (UE) 2016/2341;

15)

«organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari» o «OICVM»: un organismo autorizzato conformemente all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE;

16)

«consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE;

17)

«investimento sostenibile»: investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;

18)

«investitore professionale»: un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/65/UE;

19)

«investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale;

20)

«intermediario assicurativo»: un intermediario assicurativo quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97;

21)

«consulenza in materia di assicurazioni»: una consulenza quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97;

22)

«rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento;

23)

«fondo di investimento europeo a lungo termine» o «ELTIF»: un fondo autorizzato conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/760;

24)

«fattori di sostenibilità»: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

 

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