Skip to main content
Normativa

Articolo 4 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022

By 27 Febbraio, 2022No Comments

Articolo 4 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022

Articolo 4 – Decreto Criptovalute (MEF) 2022


Sezione speciale del registro

1. L’OAM avvia la gestione della sezione speciale del registro entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale gia’ operativi sul territorio della Repubblica e in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2 del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141 che effettuano la comunicazione di cui all’art. 3, comma 3, entro i termini ivi indicati, possono continuare a svolgere la propria attivita’ fino alla scadenza dei termini di cui all’art. 3, commi 6 e 7.

2. L’OAM cura la chiarezza, la completezza e l’accessibilita’ al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro.

3. Nella sezione speciale del registro sono annotati i seguenti dati trasmessi con la comunicazione di cui all’art. 3, nonche’ le successive variazioni:
a) il cognome e il nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica ovvero la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica;
b) il codice fiscale ovvero la partita IVA, ove assegnato;
c) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto;
d) l’indirizzo dei punti fisici di operativita’, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio e’ svolto.

4. L’OAM collabora con i soggetti di cui all’art. 21, comma 2, lettera a) del decreto antiriciclaggio e con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per agevolare l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali, fornendo, su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, ivi compresi i dati trasmessi all’OAM ai sensi dell’art. 5 del presente decreto.

5. L’OAM dispone dei poteri di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all’art. 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

6. Con riferimento alla determinazione del contributo a fronte dei costi per la tenuta della sezione speciale del registro, si applicano le disposizioni dell’art. 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 99 del 30 aprile 2015. Si applicano altresi’ gli atti adottati dall’OAM contenenti le specifiche tecniche ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro.

 

↩ Articolo 3

↪ Articolo 5

it_IT