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Regolamento SFDR – ESG

Premessa / Considerando


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 sulle prossime tappe per un futuro europeo sostenibile collega gli SDG al quadro strategico dell’Unione per garantire che tutte le azioni e le iniziative strategiche dell’Unione, al suo interno e a livello mondiale, tengano conto fin dall’inizio degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l’Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, e in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.

(2)

La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente in termini di risorse e circolare, in linea con gli SDG, è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. L’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), approvato dall’Unione il 5 ottobre 2016 (3) ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, si propone di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente dal punto di vista climatico.

(3)

Al fine di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi e ridurre in maniera significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici, l’obiettivo globale è quello di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2o C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi volti a limitare l’aumento della temperatura a 1,5o C rispetto ai livelli preindustriali.

(4)

Le direttive 2009/65/CE (4), 2009/138/CE (5), 2011/61/UE (6), 2013/36/UE (7), 2014/65/UE (8), (UE) 2016/97 (9), (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e i regolamenti (UE) n. 345/2013 (11), (UE) n. 346/2013 (12), (UE) 2015/760 (13) e (UE) 2019/1238 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio condividono l’obiettivo comune di agevolare l’accesso alle attività degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), degli enti creditizi, dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi, compresi i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), delle imprese di assicurazione, delle imprese di investimento, degli intermediari assicurativi, degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), dei gestori di fondi per il venture capital qualificati (gestori di EuVECA), dei gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale (gestori di EuSEF) e dei fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), nonché l’esercizio di tali attività. Tali direttive e regolamenti assicurano una protezione più uniforme degli investitori finali e facilitano l’accesso di questi ultimi a un’ampia gamma di prodotti finanziari, prevedendo nel contempo norme che consentono loro di prendere decisioni di investimento consapevoli.

(5)

L’informativa destinata agli investitori finali sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nel processo decisionale e nei processi di consulenza non sono sufficientemente sviluppate perché non ancora soggette a obblighi armonizzati.

(6)

È opportuno che l’esenzione dal presente regolamento per i consulenti finanziari che occupano meno di tre persone non pregiudichi l’applicazione delle misure di recepimento del diritto nazionale delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, in particolare le norme sulla consulenza in materia di investimenti e di assicurazioni. Pertanto, benché tali consulenti non sono tenuti a fornire informazioni a norma del presente regolamento, essi devono considerare e includere i rischi di sostenibilità nei loro processi di consulenza.

(7)

I soggetti contemplati dal presente regolamento, a seconda della natura delle loro attività, dovrebbero conformarsi alle norme concernenti i partecipanti ai mercati finanziari qualora siano realizzatori di prodotti finanziari, e alle norme concernenti i consulenti finanziari qualora forniscano consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni. Pertanto, laddove svolgano simultaneamente attività di partecipanti ai mercati finanziari e di consulenti finanziari, tali soggetti dovrebbero essere considerati partecipanti ai mercati finanziari se agiscono in qualità di realizzatori di prodotti finanziari, ivi compresa la gestione del portafoglio, e dovrebbero essere considerati consulenti finanziari se forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni.

(8)

Poiché l’Unione si trova ad affrontare in misura sempre maggiore le conseguenze catastrofiche e imprevedibili dei cambiamenti climatici, dell’esaurimento delle risorse e altre questioni legate alla sostenibilità, sono necessari interventi urgenti per mobilitare capitali non solo mediante politiche pubbliche, ma anche da parte del settore dei servizi finanziari. Pertanto, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero essere tenuti a comunicare informazioni specifiche circa i loro approcci all’integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità.

(9)

In mancanza di norme dell’Unione armonizzate in materia di informativa sulle questioni legate alla sostenibilità destinata agli investitori finali, in tutta probabilità continueranno a essere adottate misure divergenti a livello nazionale e potrebbero persistere approcci differenti nei diversi settori dei servizi finanziari. Tali misure e approcci divergenti continuerebbero a causare significative distorsioni della concorrenza, a causa di importanti differenze delle norme in materia di informativa. Inoltre, lo sviluppo parallelo di prassi basate sul mercato che si fondano su priorità di natura commerciale in grado di produrre risultati divergenti sta generando un’ulteriore frammentazione del mercato e potrebbe aggravare ulteriormente le inefficienze nel funzionamento del mercato interno in futuro. La divergenza degli standard di informativa e delle prassi basate sul mercato rende estremamente difficile comparare prodotti finanziari differenti, crea condizioni non eque tra tali prodotti e tra i canali di distribuzione, oltre a innalzare ulteriori barriere nel mercato interno. Tali divergenze potrebbero inoltre creare confusione per gli investitori finali e distorcerne le decisioni di investimento. Nell’assicurare il rispetto dell’accordo di Parigi, vi è il rischio che gli Stati membri adottino misure nazionali divergenti che potrebbero creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno e danneggiare i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari. Inoltre, la mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza rende difficoltoso per gli investitori finali comparare con efficacia prodotti finanziari differenti nei vari Stati membri dal punto di vista dei rischi ambientali, sociali e di governance, nonché degli obiettivi di investimento sostenibile. Pertanto è necessario rimuovere gli ostacoli esistenti al funzionamento del mercato interno e rafforzare la comparabilità dei prodotti finanziari al fine di prevenire l’insorgenza di probabili ostacoli futuri.

(10)

Il presente regolamento mira a ridurre l’asimmetria delle informazioni nelle relazioni principale-agente riguardo all’integrazione dei rischi di sostenibilità, alla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, e degli investimenti sostenibili obbligando i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari a effettuare informative precontrattuali e continuative destinate agli investitori finali, qualora essi agiscano in qualità diagenti per conto degli investitori finali (principali).

(11)

Il presente regolamento integra gli obblighi di informativa previsti nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e nei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013, (UE) 2015/760 e (UE) 2019/1238 come pure nel diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali. Per assicurare un corretto ed efficace controllo del rispetto del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero affidarsi alle autorità competenti già designate ai sensi di tali norme.

(12)

Il presente regolamento mantiene i requisiti che impongono ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di agire nel migliore interesse degli investitori finali, ad esempio, ma non solo, il requisito di esercitare un’adeguata diligenza dovuta prima di effettuare l’investimento, come sancito nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, come pure nel diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali. Al fine di svolgere i loro compiti conformemente alle suddette norme, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero integrare nelle loro procedure, comprese quelle di dovuta diligenza, non solo tutti i pertinenti rischi finanziari, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità che potrebbero comportare un significativo impatto negativo sul rendimento finanziario di un investimento o fornire opportune consulenze in merito, nonché valutare tali rischi su base continuativa. Pertanto, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero specificare nelle loro politiche in che modo integrano tali rischi e pubblicare dette politiche.

(13)

Il presente regolamento impone ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni riguardo ai prodotti di investimento assicurativi (IBIP), indipendentemente dalla progettazione dei prodotti finanziari e dal mercato di riferimento, di pubblicare politiche scritte sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e assicurare la trasparenza di tale integrazione.

(14)

Per «rischio di sostenibilità» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’ investimento, come specificato nella legislazione settoriale, in particolare nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, ovvero negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione adottati a norma alle suddette direttive.

(15)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le norme sull’integrazione dei rischi ai sensi delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 come pure del diritto nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali, tra cui, ma non solo, i criteri di proporzionalità pertinenti applicabili quali le dimensioni, l’organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle attività in questione. Il presente regolamento mira a conseguire una maggiore trasparenza su come i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari integrano i rischi di sostenibilità nelle loro decisioni in materia di investimenti e nelle loro consulenze in materia di investimenti o assicurazioni. Se la valutazione dei rischi di sostenibilità porta a concludere che non sussistono rischi di sostenibilità giudicati rilevanti per il prodotto finanziario, è opportuno spiegarne le ragioni. Se la valutazione porta a concludere che tali rischi sono rilevanti, è opportuno comunicare, in termini qualitativi o quantitativi, la misura in cui i rischi di sostenibilità possono incidere sulla performance del prodotto finanziario. Le valutazioni del rischio di sostenibilità così come la relativa informativa precontrattuale fornite dai partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero contribuire all’informativa precontrattuale dei consulenti finanziari. I consulenti finanziari dovrebbero comunicare in che modo tengono conto dei rischi di sostenibilità nella procedura di selezione del prodotto finanziario che è presentato agli investitori finali, prima di fornire la consulenza, a prescindere dalle preferenze di questi ultimi in materia di sostenibilità. Quanto detto non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle misure nazionale di recepimento delle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, in particolare gli obblighi dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari in materia di governance dei prodotti, valutazioni in termini di adeguatezza e appropriatezza, e verifiche delle richieste e delle esigenze.

(16)

Le decisioni e le consulenze in materia di investimenti potrebbero generare o contribuire alla generazione di impatti negativi – significativi o potenzialmente significativi – sui fattori di sostenibilità, o esservi direttamente connesse.

(17)

Per assicurare un’applicazione coerente e uniforme del presente regolamento, è necessario stabilire una definizione armonizzata di «investimenti sostenibili», che faccia in modo che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance e sia assicurato il principio di precauzione teso a non arrecare danni significativi, affinché non sia pregiudicato in maniera significativa né l’obiettivo ambientale né quello sociale.

(18)

Laddove i partecipanti ai mercati finanziari, tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari offerti, prendano in considerazione i principali effetti negativi – significativi o potenzialmente significativi – delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, essi dovrebbero integrare nei loro processi, compresi quelli di dovuta diligenza, le procedure per prendere in considerazione i principali effetti negativi accanto ai pertinenti rischi finanziari e ai pertinenti rischi di sostenibilità. Le informazioni riguardanti tali procedure potrebbero precisare in che modo i partecipanti ai mercati finanziari adempiono alle loro responsabilità di gestione (stewardship) in materia di sostenibilità o ad altri impegni degli azionisti. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pubblicare sui rispettivi siti web informazioni su tali procedure nonché la descrizione dei principali effetti negativi. A tale proposito, il comitato congiunto dell’Autorità bancaria europea, istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) («ABE»), dell’ Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) («EIOPA») e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) («ESMA») (il «comitato congiunto»), nonché i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero tenere conto della guida sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile, sviluppata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»), e dei principi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.

(19)

La considerazione dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali in materia di investimenti e nei processi di consulenza può produrre vantaggi che non si limitano ai mercati finanziari. Può infatti accrescere la resilienza dell’economia reale e la stabilità del sistema finanziario. Nel fare ciò, può incidere in ultima istanza sul rischio/rendimento dei prodotti finanziari. Pertanto, è essenziale che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscano le informazioni necessarie per consentire agli investitori finali di adottare decisioni di investimento informate.

(20)

I partecipanti ai mercati finanziari che prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità dovrebbero comunicare, nelle informazioni precontrattuali relative a ciascun prodotto finanziario, in maniera concisa e in termini qualitativi o quantitativi, in che modo i principali effetti negativi sono presi in considerazioni nonché dichiarare che le informazioni inerenti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili nelle relazioni continuative. Per «principali effetti negativi» si dovrebbero intendere gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità.

(21)

Ad oggi sono stati sviluppati prodotti sostenibili con diversi livelli di ambizione. È pertanto necessario distinguere – ai fini dell’informativa precontrattuale e dell’informativa divulgata mediante relazioni periodiche – i requisiti relativi ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, e i requisiti relativi ai prodotti finanziari che hanno come obiettivo quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società. Di conseguenza, per quanto concerne i prodotti finanziari aventi caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare se e in che modo l’indice designato, l’indice di sostenibilità o l’indice convenzionale siano allineati alle suddette caratteristiche e, laddove non sia utilizzato alcun indice di riferimento, informazioni su come vengono rispettate le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari. Per quanto riguarda i prodotti finanziari che hanno come obiettivo quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare quale parametro di riferimento utilizzano per misurare le prestazioni in termini di sostenibilità nonché, laddove non sia utilizzato alcun parametro di riferimento, spiegare come viene conseguito l’obiettivo di sostenibilità. Tali informative dovrebbe essere contenute nelle loro relazioni annuali.

(22)

Il presente regolamento non pregiudica le norme in materia di retribuzione o di valutazione della performance del personale dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari a norma delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, e dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013, o degli atti di esecuzione e della legislazione nazionale che disciplina i prodotti pensionistici personali e individuali, tra cui, ma non solo, i criteri di proporzionalità pertinenti applicabili quali le dimensioni, l’organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle attività in questione. È tuttavia opportuno conseguire una maggiore trasparenza, in termini qualitativi o quantitativi, in tema di politiche di remunerazione dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari per quanto riguarda la loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, in modo da promuovere una gestione sana ed efficace del rischio nell’ambito dei rischi di sostenibilità, laddove la struttura della remunerazione non incoraggi un’eccessiva assunzione di rischi in relazione ai rischi di sostenibilità e sia legata alla performance corretta per il rischio.

(23)

Per migliorare la trasparenza e informare gli investitori finali, l’accesso alle informazioni sul modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari integrano i pertinenti rischi di sostenibilità – significativi o potenzialmente significativi – rispettivamente nei loro processi decisionali relativi agli investimenti, compresi gli aspetti organizzativi, di gestione del rischio e di governance di tali processi, e nei loro processi di consulenza, dovrebbe essere regolamentato imponendo a tali soggetti di pubblicare informazioni concise in merito a tali politiche sui rispettivi siti web.

(24)

Gli attuali obblighi di informativa stabiliti nel diritto dell’Unione non prevedono l’obbligo di divulgare tutte le informazioni necessarie per informare correttamente gli investitori finali in merito all’impatto correlato alla sostenibilità dei loro investimenti nei prodotti finanziari con caratteristiche ambientali o sociali oppure nei prodotti finanziari che perseguano obiettivi di sostenibilità. È quindi opportuno stabilire obblighi di informativa più specifici e standardizzati riguardo a tali investimenti. Ad esempio, l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità dei prodotti finanziari dovrebbe essere comunicato periodicamente tramite indicatori pertinenti per misurare l’obiettivo di investimento sostenibile prescelto. Qualora sia stato designato un indice appropriato come indice di riferimento, tali informazioni dovrebbero essere fornite anche per l’indice designato così come per un indice generale di mercato al fine di consentire il raffronto. Qualora rendano disponibili informazioni sull’impatto sociale positivo che rappresenta l’obiettivo di un determinato fondo, sull’esito sociale complessivo realizzato e sui metodi correlati impiegati in conformità del regolamento (UE) n. 346/2013, i gestori di EuSEF potrebbero, se del caso, utilizzare tali informazioni ai fini dell’informativa di cui al presente regolamento.

(25)

La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) impone obblighi di trasparenza riguardo agli aspetti ambientali, sociali e di governo societario nelle relazioni di carattere non finanziario. Tuttavia, la forma e la presentazione richieste, stabilite da tale direttiva, non sono però sempre idonee all’impiego diretto da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari nelle loro interazioni con gli investitori finali. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari dovrebbero avere la possibilità di utilizzare le informazioni nelle relazioni sulla gestione e nelle dichiarazioni di carattere non finanziario ai fini del presente regolamento in conformità di tale direttiva, ove appropriato.

(26)

Per assicurare l’affidabilità delle informazioni pubblicate sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari, tali informazioni dovrebbero essere tenute aggiornate ed eventuali riesami o modifiche delle stesse dovrebbero essere spiegati con chiarezza.

(27)

Sebbene il presente regolamento non contempli i regimi nazionali di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare il presente regolamento a tali schemi al fine di ridurre le asimmetrie delle informazioni in considerazione del fatto che gli Stati membri stanno aprendo in misura sempre maggiore parti della gestione dei regimi pensionistici obbligatori nel quadro dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale ai partecipanti ai mercati finanziari o ad altri soggetti di diritto privato, e che tali schemi sono esposti a rischi di sostenibilità, e potrebbero prendere in considerazione gli effetti negativi per la sostenibilità, promuovere caratteristiche ambientali o sociali o perseguire investimenti sostenibili.

(28)

Il presente regolamento non dovrebbe impedire a uno Stato membro di adottare o mantenere in vigore disposizioni più severe in merito alla pubblicazione di politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di informative ulteriori destinate agli investitori finali sui rischi di sostenibilità, purché i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari interessati abbiano sede nel suo territorio. Cionondimeno, tali disposizioni non dovrebbero ostacolare l’efficace applicazione del presente regolamento né il conseguimento dei suoi obiettivi.

(29)

A norma della direttiva (UE) 2016/2341, gli EPAP sono già tenuti a applicare le norme in materia di governance e di gestione del rischio alle loro decisioni di investimento e alle valutazioni dei rischi per assicurare la continuità e la regolarità. L’adozione delle decisioni di investimento e la valutazione dei rischi pertinenti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance, dovrebbero garantire la conformità agli interessi degli aderenti e dei beneficiari degli EPAP. L’EIOPA dovrebbe emanare orientamenti per specificare come le decisioni di investimento prese dagli EPAP e la valutazione dei rischi da essi effettuata tengano conto dei rischi ambientali, sociali e di governance a norma di tale direttiva.

(30)

All’ABE, all’EIOPA e all’ESMA (collettivamente le «AEV»), dovrebbe essere richiesto di sviluppare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni circa gli indicatori di sostenibilità in materia di clima e gli altri effetti negativi connessi all’ambiente, le problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, come pure di specificare la presentazione e il contenuto delle informazioni per quanto riguarda la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile da comunicare nei documenti precontrattuali, nelle relazioni annuali e sui siti web dei partecipanti ai mercati finanziari in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti n. 1093/2010, n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(31)

Alle AEV dovrebbe essere richiesto di sviluppare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di esecuzione per stabilire la presentazione standard delle informazioni circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle comunicazioni di marketing. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare tali norme tecniche di esecuzione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE e in conformità dell’articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(32)

Poiché in linea di principio le relazioni annuali riassumono i risultati commerciali per interi anni di calendario, le disposizioni del presente regolamento sugli obblighi di trasparenza nelle suddette relazioni non dovrebbero applicarsi fino al 1o gennaio 2022.

(33)

Le norme in materia di informativa contenute nel presente regolamento dovrebbero integrare le disposizioni delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341 e dei regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013, (UE) 2015/760 e (UE) 2019/1238.

(34)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(35)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l’informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri per gli investitori finali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della necessità di stabilire obblighi di informativa uniformi a livello dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

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