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Normativa

Articolo 56 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:11:24 +0200+02:002430#30Tue, 18 Sep 2018 22:11:24 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:11:24 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:11:24 +02001110119pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:11:24 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:11:24 +0200+02:002430#/30Tue, 18 Sep 2018 22:11:24 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:11:24 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 56 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 56 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Obblighi del professionista nel caso di recesso (1)

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1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui e’ informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E’ nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.

2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non e’ tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.

3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.


(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2014.

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