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Normativa

Articolo 67-septies Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By January 1, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:15:20 +0200+02:002030#30Tue, 18 Sep 2018 22:15:20 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830 18pm30pm-30Tue, 18 Sep 2018 22:15:20 +0200+02:0010Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Tue, 18 Sep 2018 22:15:20 +02001510159pmTuesday=2107#!30Tue, 18 Sep 2018 22:15:20 +0200+02:00Europe/Rome9#September 18th, 2018#!30Tue, 18 Sep 2018 22:15:20 +0200+02:002030#/30Tue, 18 Sep 2018 22:15:20 +0200+02:00-10Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Tue, 18 Sep 2018 22:15:20 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 67-septies Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 67-septies Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Informazioni relative al contratto a distanza (1)

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1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:

a) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita’ d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore puo’ essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67-terdecies, comma 1, nonche’ alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;

b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;

c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;

d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;

e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;

f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;

g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonche’ la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l’accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

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