Skip to main content

FinTech e TechFin

di Maria Lillà Montagnani e Mirta Cavallo

Il presente articolo è un estratto di “L’industria finanziaria tra FinTech e TechFin: prime riflessioni su blockchain e smart contract”, pre-stampa Zanichelli, 2019.
Leggi anche:


Il susseguirsi di innovazioni tecnologiche continua ad avere un impatto dirompente non solo a livello economico e sociale ma anche legale e finanziario[1]. Infrastrutture sempre più sofisticate si accompagnano a crescenti capacità computazionali e di trasmissione delle informazioni, determinando un aumento esponenziale delle potenzialità offerte da big data, cloud computing, robotica, intelligenza artificiale e sistemi di machine learning, nonché dalle distributed ledger technologies, di cui la blockchain è sicuramente la tecnologia più conosciuta, di pari passo con gli smart contract che rappresentano invece un’applicazione blockchain per la gestione automatizzata dei rapporti di scambio.

In un ecosistema dominato dalla digitalizzazione, dall’organizzazione digitale dei fattori produttivi e dalla condivisione di crescenti quantità di (big) data tra persone fisiche, imprese e governi è sempre più facile concludere accordi commerciali con costi transattivi sempre più ridotti. Nell’era della platform economy[2]l’applicazione delle innovazioni tecnologiche a processi e prodotti finanziari impatta anche le strutture economiche esistenti (quali i mercati e gli intermediari finanziari), diminuendo le esistenti barriere all’entrata e spingendo al rinnovo dei servizi finanziari tradizionali (quali, ad esempio, i servizi di pagamento e di asset management)[3]. All’affermarsi di nuovi modelli di business, si accompagna dunque la creazione di nuovi servizi e nuove opportunità per soggetti precedentemente esclusi dai mercati finanziari, nonché una possibile modifica del rapporto tra clienti e operatori che offrono servizi finanziari, in ragione della moltiplicazione dei canali di intermediazione diretta[4].

Quest’evoluzione è peraltro guardata con favore dalle istituzioni europee, per cui la digitalizzazione in generale[5]– e lo sviluppo del FinTech in particolare – possono giocare un ruolo cruciale nell’integrazione dei mercati di capitali nell’Unione europea e incrementare la competitività in Europa[6]. Con il termine “FinTech” – derivante dalla crasi delle parole “finanza” e “tecnologia” – è la Commissione europea stessa ad indentificare “l’innovazione nel settore dei servizi finanziari resa possibile dalla tecnologia”, che, rappresentando il “punto di incontro dei servizi finanziari e del mercato unico digitale”, ha il potenziale di essere “un importante motore della trasformazione digitale dell’economia e della società”[7]. Il FinTech si configura allora come un fenomeno intersettoriale “riferibile a un ampio insieme di innovazioni – osservabili in campo finanziario in senso lato – che sono rese possibili dall’impiego delle nuove tecnologie sia nell’offerta di servizi agli utenti finali, sia nei “processi produttivi” interni agli operatori finanziari, sia infine nel disegno di imprese-mercato (i c.d. financial marketplace)”[8]. Il FinTech, così come definito, non costituisce quindi una nuova industria, bensì una nuova componente del settore finanziario[9], componente in fervente evoluzione, al punto che secondo alcuni si dovrebbe già parlare di FinTech 3.0[10].

In particolare, la categoria delle imprese attive nel FinTech (“financial technology companies”) comprende sia quelle tradizionalmente operanti nel settore finanziario che iniziano a servirsi della tecnologia come fattore produttivo per l’offerta in via esclusiva di servizi finanziari (ad esempio, UniCredit, BNL BNP Paribas, Banco BPM e Banca Sella)[11], sia le “technology companies”, ovvero quelle originariamente attive nel settore tecnologico e che soltanto successivamente sviluppano applicativi e servizi finanziari. Queste ultime imprese vengono individuate con la specifica dicitura TechFin. Tra le fila del TechFin si registrano grandi nomi, quali Amazon, Apple, Alibaba e Paypal[12]. Mentre quest’ultime sono tipicamente imprese non vigilate – essendo appunto operatori del settore tecnologico – le imprese FinTech possono essere non vigilate, o essere vigilate da autorità estere, oppure essere vigilate da autorità italiane, qualificandosi quindi come operatori regolamentati– ad esempio le piattaforme di equity crowdfunding– o intermediari finanziari vigilati– ad esempio gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (IMEL)[13].

Imprese FinTech e TechFin si occupano entrambe di attività di intermediazione finanziaria offrendo servizi (i) di reperimento di risorse finanziarie, con forme di equity based financing, quale il crowdfunding (MamaCrowd)[14], o con forme di debt financing come il P2P lending (October)[15]; (ii) di investimento, e quindi trading (eToro)[16], gestione (Gimme5)[17]e consulenza finanziaria (MoneyFarm)[18]; (iii) di trasferimento di valuta (TransferWise)[19]e di pagamento (Satispay)[20], e (iv) assicurativi (Lemonade)[21], rispetto a cui si parla di InsurTech[22][23]. In aggiunta, le imprese TechFin svolgono anche attività strumentali o funzionali all’intermediazione finanziaria. In particolare, le società di data management, big data e analytics si occupano anche di repository, rating, scoring e rielaborazione dati; quelle specializzate in privacy, security e compliance offrono usualmente anche servizi di predictive intelligence e prevenzione frodi; quelle attive nel settore del RegTech offrono comparatori e aggregatori di servizi[24]; infine, come si vedrà nel prosieguo, alcune società si specializzano nello sviluppo di tecnologie blockchain a supporto di attività finanziarie[25].

Se, per un verso, queste imprese stanno guidando la trasformazione dei mercati dei capitali verso maggiore innovatività e concorrenza, instaurando modalità più efficienti di strutturazione, prestazione e distribuzione dei servizi finanziari, garantendo costi transattivi più ridotti per investitori e imprese, una maggiore diversificazione dei servizi, nuovi mercati e circuiti finanziari (ad esempio, circuiti virtuali monetari) e l’accesso a nuovi operatori prima esclusi[26], per altro verso esse sollevano non pochi problemi di regolamentazione. In particolare, con lo svilupparsi dei servizi FinTech e TechFin sono entrati a far parte dell’industria finanziaria anche operatori non regolamentati, i quali si aggiungono ai tradizionali intermediari già presenti nei mercati finanziari regolamentati ma, diversamente da questi ultimi, sfuggono al controllo delle autorità a ciò tradizionalmente preposte.

Deriva da questa anomalia del moderno settore dei servizi finanziari il dibattito sulle scelte di regolamentazioneche, in assenza di un quadro normativo organico e condiviso a livello internazionale[27]e in ragione delle imponenti aspettative di crescita del settore[28], anima istituzioni, operatori privati e istituzionali. Mentre le autorità di vigilanza si stanno attivando per meglio comprendere le implicazioni delle trasformazioni in atto[29], le incertezze normative non tuttavia frenano lo sviluppo di nuovi servizi FinTech e TechFin.

Tra i servizi del settore più promettenti rientrano finanziamenti i collettivi (crowfunding)[30], i finanziamenti estesi alla filiera (supply-chain finance)[31]e il fenomeno della consulenza automatizzata (robo advisory)[32]. Potenzialità particolarmente significative sono poi offerte anche dalle applicazioni delle distributed ledger technologies (DLTs), tra cui la più nota è la blockchain. Peraltro, è proprio grazie alla blockchain che è attualmente in corso la transizione dalla “società dell’informazione” – che ha permesso lo scambio di informazioni sulla base del protocollo TCP/IP – alla “società del valore” – basata invece sui trasferimenti di valore che hanno luogo attraverso le DLTs[33]. In altre parole, la blockchain sta guidando il passaggio dall’“Internet of Information” all’“Internet of Value”, in cui ogni tipo di asset – non solo denaro, ma anche proprietà immobiliare e mobile, nonché proprietà intellettuale – possono essere conservati, trasferiti e gestiti in modo decentrato, ovvero senza intermediari[34].

In questo capitolo si procede quindi ad illustrare le peculiarità della blockchain che derivano dal funzionamento stesso della tecnologia (La blockchain: disintermediazione, crittografia e fiducia), così da poter meglio capire come operino gli smart contract, che oggi rappresentano l’applicazione blockchain maggiormente usata per la gestione automatizzata dei rapporti di scambio (Smart contract e automazione contrattuale). È solo infatti tramite l’illustrazione del funzionamento della blockchain in generale – e degli smart contract in particolare – che se ne comprende il potenziale applicativo nel settore finanziario e si individuano i rischi che il loro impiego genera (Blockchain e smart contract in ambito finanziario: benefici e rischi). Alla luce dei primi usi di blockchain e smart contract che si iniziano ad intravedere nel settore bancario e finanziario si cerca infine di ipotizzare quale possa essere il futuro della funzione di intermediazione in un contesto che, potenzialmente, potrebbe essere retto da piattaforme completamente decentralizzate e disintermediate (La disintermediazione e il futuro del sistema finanziario).


[1] Le prime riflessioni sulle cd. “disruptive innovations” si devono a J.L. Bower, C.M. Christensen, Disruptive Technologies: Catching the Wave, in Harvard Business Review, 1995, 43 ss.

[2]Per una completa analisi della platform economy, che illustri non solo i nuovi modelli di business che la caratterizzano ma anche i cambiamenti che si registrano a livello sociale ed amministrativo, si veda J.E. Cohen, Law for the platform economy, in 51 UCDL Rev.,2017, p. 133.

[3]Per un inquadramento giuridico dei servizi finanziari si rinvia al volume I servizi del mercato finanziario,in ricordo di Gerardo Santini, Giuffrè, 2009.

[4]G. D’Agostino, P. Manufò (a cura di), Prefazione alla collana dedicata al FinTech, CONSOB, 2018, p. VI; C. Schena, A. Tanda, C. Arlotta, G. Potenza, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, CONSOB, 2018, p. 8.

[5]Comunicazione della Commissione europea del 6 maggio 2015, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, COM (2015) 0192 final, disponibile all’indirizzo internet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0192.

[6]Comunicazione della Commissione europea del 30 settembre 2015, Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali, COM (2015) 468 final, disponibile all’indirizzo internet http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-468-IT-F1-1.PDF, p. 21.

[7]Comunicazione della Commissione europea dell’8 marzo 2018, Piano d’azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo, COM (2018) 109 final, disponibile all’indirizzo internet https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-109-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF, p. 2.

[8]G. D’Agostino, P. Manufò (a cura di), Prefazione alla collana dedicata al FinTech, cit., p. VIII.

[9]C. Schena, A. Tanda, C. Arlotta, G. Potenza, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, cit., p. 9.

[10]Come spiegato in D.W. Arner, J. Barberis, R.P. Buckley, The evolution of fintech: new post-crisis paradigm, in 47 Georgetown Journal of International Law, 2016, p. 1271, “The interlinkage of finance and technology has a long history and has evolved over three distinct eras. FinTech 1.0, from 1866 to 1987, was the first period of financial globalization supported by technological infrastructure such as transatlantic transmission cables. This was followed by FinTech 2.0, from 1987-2008, during which financial services firms increasingly digitized their processes. Since 2008 a new era of FinTech has emerged in both the developed and developing world. This era is defined not by the financial products or services delivered but by who delivers them. This latest evolution of FinTech, led by start-ups, poses challenges for regulators and market participants alike, particularly in balancing the potential benefits of innovation with the possible risks of new approaches”.

[11]Per una sintesi dei progetti FinTech condotti presso le maggiori banche lombarde si veda C. Schena, A. Tanda, C. Arlotta, G. Potenza, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, cit., p. 99.

[12]Un’interessante rassegna in proposito è offerta dall’articolo di B. Simonetta, Ecco le app digitali che hanno rivoluzionato i pagamenti e ora puntano al credito, in Il Sole 24 Ore, 13 gennaio 2018, disponibile all’indirizzo internet https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-01-13/apple-pay-100239.shtml?uuid=AEuoZ7hD, dove, nel novero dei nuovi attori finanziari si includono Apple, Facebook, PayPal, PostePay, Satispay, Amazon Lending, Alibaba e WeChat.

[13]C. Schena, A. Tanda, C. Arlotta, G. Potenza, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, cit., p. 21.

[14]Sito web ufficiale visitabile all’indirizzo https://mamacrowd.com/.

[15]Sito web ufficiale visitabile all’indirizzo https://it.october.eu/.

[16]Sito web ufficiale visitabile all’indirizzo https://www.etoro.com.

[17]Sito web ufficiale visitabile all’indirizzo https://5gimme5.acomea.it/.

[18]Sito web ufficiale visitabile all’indirizzo https://www.moneyfarm.com/it/.

[19]Sito web ufficiale visitabile all’indirizzo https://transferwise.com/it/.

[20]Sito web ufficiale visitabile all’indirizzo https://www.satispay.com/it/.

[21]Sito web ufficiale visitabile all’indirizzo https://www.lemonade.com/.

[22]Per un approfondimento sul tema si vedano, ex multis, E. Stoeckli, C. Dremel, F. Uebernickel, Exploring characteristics and transformational capabilities of InsurTech innovations to understand insurance value creation in a digital world, in 28 Electronic Markets, 2018, p. 287 ss.; A. Borselli, Insurance by Algorithm, in 2 European Insurance Law Review, 2018, disponsibile all’indirizzo internet https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3284437.

[23]C. Schena, A. Tanda, C. Arlotta, G. Potenza, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, cit., pp. 19 e ss., con particolare riguardo alla tabella riportata a p. 22.

[24]Il RegTech è definito “a contraction of the terms ‘regulatory’ and ‘technology’, and describes the use of technology, particularly information technology (‘IT’), in the context of regulatory monitoring, reporting and compliance” in D.W. Arner, J. Barberis, R.P. Buckeley, The emergence of Regtech 2.0: from know your customer to know your data, in 44 Journal of Financial Transformation, 2016, disponibile all’indirizzo internet  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3044280, 4. In materia, si rimanda anche a D.W. Arner, J.N. Barberis, P. Ross P., FinTech and RegTech in a Nutshell, and the Future in a Sandbox, in 3 CFA Institute Research Foundation, 2017, disponibile all’indirizzo internet https://ssrn.com/abstract=3088303.

[25]Una mappatura delle attività condotte da queste imprese è stata realizzata da C. Schena, A. Tanda, C. Arlotta, G. Potenza, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, cit., pp. 42 e ss.

[26]Comunicazione della Commissione europea dell’8 giugno 2017, Sulla revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali, COM (2017) 292 final, disponibile all’indirizzo intenet http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-292-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF, p. 9.

[27]Questo è confermato dal report della CONSOB stessa in C. Schena, A. Tanda, C. Arlotta, G. Potenza, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, cit., p. 71, dove si chiarisce altresì che le imprese FinTech e TechFin, ad esclusione delle imprese esclusivamente Tech, sono da ritenersi intermediari finanziari poiché offrono servizi finanziari e sviluppano circuiti finanziari (marketplace) per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della clientela. Ne discende l’obbligo di queste imprese di assicurare una gestione di intermediari e mercati finanziari corretta, sana, prudente ed efficiente, nonché di tutelare la clientela e salvaguardare la stabilità sistemica. Analogamente, la Banca di Italia osserva che “nell’attuale quadro giuridico non è agevole ricondurre i nuovi servizi Fintech alle disposizioni vigenti. […] Il quadro legislativo attuale fa riferimento alle attività di tipo tradizionale; ciò genera difficoltà nel comprendere se e in che misura i servizi innovativi si inscrivono nel perimetro di quelli regolamentati. Inoltre, la normativa non sempre offre la flessibilità applicativa sufficiente per adeguarsi in modo tempestivo al progresso tecnologico. I nuovi operatori si caratterizzano sia per l’impiego della tecnologia sia per l’offerta di più servizi che possono ricadere solo in parte nelle tradizionali fattispecie e interessare competenze di più autorità”, concludendo quindi che “[v]a valutata l’opportunità di un intervento legislativo per disciplinare espressamente questa forma di supporto, così che il dialogo tra operatori e autorità possa avvenire in una cornice normativa chiara e certa, anche in presenza di servizi che non ricadono nel perimetro delle attività regolamentate” (Audizione del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia Fabio Panetta, Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all’impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo, disponibile all’indirizzo internet https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2017/panetta-29112017.pdf, pp. 6 e 10).

[28]Sul punto Deloitte, Breaking blockchain open. Deloitte’s 2018 global blockchain survey, 2018, disponibile all’indirizzo internet https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/us-fsi-2018-global-blockchain-survey-report.pdf. Si osserva tuttavia che il fenomeno ha in Italia una portata più modesta rispetto al resto d’Europa, anch’essa indietro rispetto ai mercati asiatico e statunitense (C. Schena, A. Tanda, C. Arlotta, G. Potenza, Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, cit., p. 14).

[29]Una mappatura delle iniziative delle Autorità di Vigilanza a livello internazionale è stata tracciata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), in Sound Practices on the implications of fintech developments for banks and bank supervisors, 2018, disponibile all’indirizzo internet https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf. Interessante inoltre l’iniziativa recentemente intrapresa da Banca di Italia, ossia l’apertura di un canale FinTech (https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/fintech/index.html) per permettere agli operatori del settore di rimanere aggiornati e di dialogare direttamente con l’Autorità su temi FinTech.

[30]Come illustrato dalla Commissione europea, il crowdfunding è “un modo di raccogliere denaro per finanziare progetti e imprese. Esso consente ai fundraiser di raccogliere denaro da un gran numero di persone attraverso piattaforme online” (Commissione europea, Il Crowdfunding. Cosa è. Una guida per le piccole e medie imprese, 2015, disponibile all’indirizzo internet https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi7sYHp9v_fAhU8H7kGHXYbDzoQFjADegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F10229%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fit%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw1D7iZ3IiaXf17qzo_DSw3x, p. 6).

[31]Per “supply chain finance” si intende l’insieme delle soluzioni che permettono ad un’impresa di finanziare il proprio capitale circolante, facendo leva, oltre che sulle sue caratteristiche economiche e finanziarie, anche sul ruolo da essa ricoperto nell’ambito della supply chain in cui opera. Per un approfondimento si rinvia a E. Hofmann, O. Belin, Supply Chain Finance Solutions, Springer, 2011.

[32]Nell’ambito della robo-advisory, le informazioni dei clienti e, più in generale, big data vengono sfruttati attraverso algoritmi funzionali all’allocazione di portafoglio automatizzata e all’elaborazione di raccomandazioni di investimento su misura per ciascun cliente. Sul punto, Deloitte, Robo-advisors: Capitalizing on a growing opportunity, 2015, disponibile all’indirizzo internet https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-cons-robo-advisors.pdf.

[33]R.T. Ainsworth, V. Viitasaari, Payroll Tax & The Blockchain, in Tax Notes International, 2017, p. 1007 e ss.

[34]A. Tapscott, D. Tapscott, Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World, Penguin Books, 2016.


Autori

en_US