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La proprietà intellettuale sui meme

di Carmine Antonio Perri

Background

L’avvento di internet e la sua rapida diffusione hanno contribuito, da un lato, a garantire una maggiore accessibilità delle informazioni tra gli utenti mentre, dall’altro, la pubblicazione e la diffusione dei contenuti in rete, favorita da metodi di condivisione istantanei, ha posto nuove e importanti sfide per il diritto d’autore.[1]

Tra le principali tipologie di contenuti condivisi online quotidianamente da milioni di utenti un ruolo di primo piano è stato assunto dai “meme”, definibili come “un’immagine divertente o interessante, un video, ecc. che si diffonde ampiamente attraverso internet” o meglio “un’idea, un comportamento, uno stile o un uso che si diffonde da una persona all’altra[2] rapidamente sul web.

Il termine è stato coniato nel 1976 in “The Selfish Gene” da Richard Dawkins, che, per descriverne il funzionamento, ha paragonato i meme ai geni, sostenendo che: “come questi ultimi si propagano nel pool genetico saltando da un corpo all’altro attraverso gli spermatozoi o le uova, così i meme si propagano nel pool dei meme saltando da un cervello all’altro attraverso un processo che, in senso lato, può essere chiamato imitazione”.[3]

Negli ultimi anni, i meme sono diventati, quindi, un vero e proprio fenomeno globale, diventando in molti casi “virali”[4] sulla rete.

Tuttavia, non sempre la diffusione di tali contenuti si è svolta nel rispetto delle norme sul diritto d’autore.

Meme e copyright

E’ opportuno, innanzitutto, inquadrare da un punto di vista giuridico i “meme” descrivendoli come vere e proprie opere derivate ex art.4 L.22 aprile 1941 n. 633. Infatti, partendo da un’opera principale (i.e. molto spesso un’immagine o una fotografia), quest’ultima viene estratta ed alterata in modo da essere utilizzata con una finalità diversa da quella originariamente prevista dal suo autore.[5] Ciò comporta, da un lato, che solo il titolare dei diritti sull’opera principale avrà il diritto di creare opere derivate (e, quindi, anche dei meme) utilizzando tale opera e, dall’altro, che – salvo alcune eccezioni che esamineremo di seguito – chiunque avesse intenzione di creare dei “meme” dovrà previamente ottenere il consenso del primo.

E’ opportuno sottolineare, inoltre, che, in quanto opere derivate, anche i meme saranno protetti dalla legge sul diritto d’autore e, dunque, agli autori di tali contenuti andranno riconosciuti sia i diritti di sfruttamento dell’opera che quelli morali.

Pertanto, anche se molto spesso si è portati a credere che questi “meme” dal contenuto virale siano dei fenomeni prodotti dal web e quindi, in quanto tali, opere  senza un proprietario, appartenenti solo agli internet-users, tuttavia, il  loro riutilizzo, sia attraverso la pubblicazione che la condivisione, spesso può violare le norme sul diritto d’autore.

E’ necessario, dunque, approfondire tale aspetto verificando il perimetro giuridico di utilizzabilità di tali contenuti sia negli Stati Uniti che in Europa, analizzando le principali eccezioni al diritto d’autore compatibili con gli usi dei meme in rete.

Negli USA:

Sull’altra sponda dell’Atlantico, esiste un generale sistema di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi riconosciuti dal diritto d’autore al titolare dell’opera creativa che, entro certi limiti, consente l’utilizzo della stessa senza un preventivo consenso del titolare, vale a dire la dottrina del “fair use”.[6]

In base al §107 del Copyright Act, infatti, viene considerato lecito e non configgente con le disposizioni in materia di diritto d’autore l’utilizzo dell’opera nel caso in cui la compressione dei diritti dell’autore sia giustificata da un interesse generale, che viene ritenuto prevalente rispetto a quello personale del titolare dovuto, ad esempio, a ragioni di critica, cronaca, insegnamento, ricerca etc.[7]

La norma summenzionata stabilisce, quindi, che per potersi avere un’ipotesi di fair use devono necessariamente essere presi in considerazione quattro fattori: 1) lo scopo e il carattere dell’uso dell’opera (verificandone la finalità commerciale o meno); 2) la natura dell’opera; 3) la quantità di opera originale utilizzata; e 4) gli effetti potenziali sul mercato della sua commercializzazione.[8][9][10]

Per tale ragione, anche nell’ipotesi in cui venga creato un “meme” quale opera derivata da un’altra opera originale, senza aver preventivamente ottenuto una licenza dal titolare dei diritti sulla stessa, il giudice potrà valutare la sussistenza di un uso consentito del meme ai sensi della dottrina del “fair use”. Nell’ambito di tale analisi, il giudice dovrà valutare elementi quali: 1) l’esistenza di un guadagno (anche indiretto) da parte della persona che crea o condivide il meme attraverso la sua condivisione in rete; 2) la percentuale in cui il lavoro del titolare del copyright è stato usato e/o copiato; 3) il potenziale del meme di danneggiare il brand del titolare del copyright; 4) se le immagini dei personaggi usati nel meme, consideratane la fama, siano suscettibili di altri usi. Su tale punto va rilevato, infatti, che, tanto più i meme saranno stravaganti e/o espliciti nei loro contenuti, discostandosi quindi dall’opera originale, quanto più sarà complicato – sebbene non impossibile (v. Walt Disney Productions v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108[11]) – per il titolare dei diritti d’autore, dimostrare la loro violazione attraverso l’uso non autorizzato dell’opera.[12]

in EU:

Radicalmente opposto è, invece, l’approccio europeo in materia di fair use. Nel Vecchio Continente, infatti, l’ambito di applicabilità di tale principio non è demandato ai giudici, ma è il legislatore a definire preventivamente una serie di ipotesi tassative in cui esso può essere applicato.[13]

L’art. 5 della Direttiva InfoSoc. n. 2001/29/CE[14], infatti, sancisce che gli Stati membri devono individuare una lista di limitazioni ed eccezioni da adottare nei singoli ordinamenti, che non può comunque esulare dalle ipotesi delineate a livello sovranazionale nella direttiva in esame.

Va sottolineato, inoltre, che con l’intento di modernizzare ed armonizzare le norme sul diritto d’autore dei singoli Stati membri e renderle più confacenti al mercato digitale, è stata recentemente adottata la direttiva dell’Unione Europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale n. 2019/790.[15] Uno dei chiari intenti della direttiva è stato, per l’appunto, quello di limitare il modo in cui i contenuti protetti da copyright vengono condivisi sulle piattaforme online e/o sui siti web.

Con specifico riguardo al tema in oggetto si evidenzia che, nonostante i tanti timori e le polemiche sul futuro dei meme, dovute alle critiche secondo le quali la direttiva in esame avrebbe reso quasi impossibile per gli utenti caricare anche una piccola parte di un lavoro protetto da copyright sui social network o su qualsiasi altro sito, questi si sono rivelati infondati.[16]

L’art.17 (ex art.13) della direttiva, disciplinante l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, infatti, al punto 7 sancisce che “ (…) gli Stati membri provvedono affinché gli utenti in ogni Stato membro possano avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni esistenti quando caricano e mettono a disposizione contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online: a) citazione, critica, rassegna; b) utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.[17]

In tal modo, quindi, è stata data la possibilità ai singoli paesi membri di avvalersi, nell’ambito dell’implementazione della direttiva, di eccezioni e limitazioni che garantiscano agli utenti la libertà di caricare contenuti tramite servizi di condivisione online per le finalità summenzionate.

Proprio in ragione di tale eccezione, pertanto, è stata fatta salva la possibilità per gli internet-users di continuare a condividere i meme nei limiti di un utilizzo “domestico” e senza fini di lucro di tali contenuti, anche qualora gli stessi siano frutto di una contaminazione di materiale protetto dal diritto d’autore.

Conclusione

Si può constatare, pertanto, come la materia del diritto d’autore stia attraversando una fase metamorfica determinata dall’avvento e dalla rapida diffusione in tutto il mondo di Internet e delle nuove tecnologie digitali che, facilitando l’accesso ai mezzi di produzione creativa per gli internet-users, hanno messo (e stanno tuttora mettendo) a dura prova i paradigmi imposti dalle norme sul diritto d’autore incentrate sulla esclusiva tutela di quest’ultimo.

Sotto questo aspetto, si può constatare come proprio i meme, frutto della collaborazione sequenziale e della condivisione tra internet-users[18], siano un indice di questa più ampia fase di trasformazione del diritto d’autore in corso e come il legislatore europeo con la Direttiva 2019/790 abbia colto e regolato questa trasformazione in atto salvaguardando la libertà d’espressione degli internet-users (entro i limiti posti dal art. 17) ma, allo stesso tempo, conciliando tale aspetto con la tutela del diritto d’autore sulle opere utilizzate.


[1] Mantione C., Il diritto d’autore su internet, Dal caso Napster alle piattaforme streaming, contenuto dei siti web e blog, responsabilità della pubblicazione, Altalex 9/04/2021;

[2] https://www.merriam-webster.com/dictionary/meme;

[3] Dawkins R., The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976;

[4] Godwin M., Meme, Counter-meme, Wired, 10/01/1994;

[5]  Sirotti Gaudenzi A., Il nuovo diritto d’autore, Maggioli, 2018;

[6] Perri C.A., Diritto dautore: esperienza Europea e Statunitense a confronto, 9/07/2018, Cyberlaws.it;

[7] Leval P.N., Towards a Fair Use Standard, 103 Harvard Law Review 1105, 1989-1990, 1110 e ss.;

[8] The Supreme Court of the United States of America, Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 US 417 (1984);

[9] The Supreme Court of the United States of America, Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 US 539 (1985);

[10] The Supreme Court of the United States of America, Campbell v. Acuff Rose Music, (92-1992), 510 US 569 (1994);

[11] https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/345/108/1891375/

[12] Rabe A., Do Memes Violate Copyright Law?, TheLawtog.com;

[13] Perri C.A., Diritto dautore: esperienza Europea e Statunitense a confronto, 9/07/2018, Cyberlaws.it;

[14] Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva sull’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella Società dell’Informazione, Direttiva, 22/05/2001, 2001/29/CE;

[15]  Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, Direttiva, 17/04/2019, 2019/790;

[16] Ghosh S., Everyone is panicking about a ‘dreadful’ new law that might kill off the meme and change the internet forever, 21/06/2018, BusinessInsider.com;

[17] Parlamento Europeo e Consiglio, DIRETTIVA (UE) 2019/790, Direttiva, 17 aprile 2019;

[18] Lantagne M.S., Mutating Internet Memes and the Amplification of Copyrights Authorship Challenges, 21/10/2018, SSRN;


Autore: Carmine Antonio Perri

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