Skip to main content
Normativa

Articolo 17 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

By 1 Gennaio, 201812 Settembre, 2018No Comments

Articolo 17 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

Articolo 17 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

Attuazione e controllo

Torna all’indice

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti adottino provvedimenti, se necessario, mediante misure di vigilanza ex post, quando ottengono la prova che un fornitore di servizi digitali non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 16. Tale prova può essere presentata dall’autorità competente di un altro Stato membro in cui è fornito il servizio.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti sono dotate dei poteri e dei mezzi necessari per imporre ai prestatori di servizi digitali di:

a)

fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sistemi informativi, compresi i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

b)

rimediare a qualsiasi mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 16.

3.   Se un fornitore di servizi digitali ha lo stabilimento principale o un rappresentante in uno Stato membro, ma la sua rete o i suoi sistemi informativi sono ubicati in uno o più altri Stati membri, l’autorità competente dello Stato membro dello stabilimento principale o del rappresentante e le autorità competenti dei suddetti altri Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente in funzione delle necessità. Tale assistenza e cooperazione può comprendere scambi di informazioni tra le autorità competenti interessate e richieste di adottare le misure di vigilanza di cui al paragrafo 2.

Torna all’indice

it_IT