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FinTechNormativa

Articolo 5 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

By 1 Gennaio, 201821 Settembre, 2018No Comments

Articolo 5 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

Articolo 5 D.Lgs. 218/2017 (PSD2)

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Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 13 gennaio 2018.

2. Le modifiche apportate dal presente decreto all’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche’ il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall’articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche’ l’articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attivita’ cui si riferisce l’autorizzazione fino al 13 luglio 2018. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attivita’ dopo il 13 luglio 2018 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d’Italia entro il 13 aprile 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d’Italia, entro il 13 luglio 2018, avvia un procedimento di revoca dell’autorizzazione o richiede l’adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi.

4. Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attivita’ cui si riferisce l’autorizzazione fino al 13 gennaio 2019. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attivita’ dopo il 13 gennaio 2019 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d’Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d’Italia, entro il 13 gennaio 2019, avvia un procedimento di revoca dell’autorizzazione o richiede l’adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi.

5. Gli istituti di pagamento che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano il servizio previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, possono svolgere il servizio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies1), n. 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza necessita’ di ottenere una nuova autorizzazione se, entro il 13 gennaio 2020, trasmettono la documentazione attestante il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al calcolo dei fondi propri alla Banca d’Italia.

6. Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366. A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l’inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis e al comma 1 dell’articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotte dall’articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 2018.

8. Fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, con riferimento alle materie disciplinate dalle medesime norme tecniche di regolamentazione continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto in quanto compatibili con le disposizioni dello stesso. Durante tale periodo transitorio la Banca d’Italia puo’ tuttavia modificare e abrogare le disposizioni di cui al primo periodo da essa stessa emanate anche al fine di assicurare la compatibilita’ delle stesse con le disposizioni del presente decreto.

9. Con riferimento ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni prestatore di servizi di pagamento comunica ai propri clienti, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, entro il 12 marzo 2018 le proposte di modifica del contratto rese necessarie dalla entrata in vigore delle norme stabilite dal presente decreto. Il cliente ha diritto di recedere senza spese dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione e in sede di liquidazione del rapporto si applicano le condizioni praticate alla data del 12 gennaio 2018. Ove il cliente non receda entro tale termine di sessanta giorni la modifica si intende approvata.

 

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