Skip to main content
Normativa

Articolo 6 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

By 1 Gennaio, 201818 Settembre, 2018No Comments

Articolo 6 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Articolo 6 Codice del Consumo – D.lgs n. 206/2005

Contenuto minimo delle informazioni

Torna all’indice

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;

d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Torna all’indice

it_IT