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Normativa

Articolo 8 – Direttiva NIS (EU-2016/1148)

By 1 Gennaio, 201821 Aprile, 2018No Comments

Articolo 8 Direttiva NIS – Dir. EU 2016/1148

Autorità nazionali competenti e punto di contatto unico

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1.   Ogni Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi («autorità competente»), che si occupino almeno dei settori di cui all’allegato II e i servizi di cui all’allegato III. Gli Stati membri possono affidare questo ruolo a una o più autorità esistenti.

2.   Le autorità competenti controllano l’applicazione della presente direttiva a livello nazionale.

3.   Ogni Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi («punto di contatto unico»). Gli Stati membri possono affidare questo ruolo a un’autorità esistente. Se uno Stato membro designa soltanto un’autorità competente, quest’ultima è anche il punto di contatto unico.

4.   Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità degli Stati membri con le autorità competenti negli altri Stati membri e con il gruppo di cooperazione di cui all’articolo 11 e la rete di CSIRT di cui all’articolo 12.

5.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti e i punti di contatto unici siano dotati di risorse adeguate per svolgere in modo efficiente ed efficace i compiti loro assegnati e conseguire in questo modo gli obiettivi della presente direttiva. Gli Stati membri garantiscono la collaborazione effettiva, efficiente e sicura dei rappresentanti designati nel gruppo di cooperazione.

6.   Ove opportuno e conformemente al diritto nazionale, le autorità competenti e il punto di contatto unico consultano le autorità di contrasto e le autorità per la protezione dei dati nazionali competenti e collaborano con esse.

7.   Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione la designazione dell’autorità competente e del punto di contatto unico, i loro compiti e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Ogni Stato membro rende pubblica la designazione dell’autorità competente e del punto di contatto unico. La Commissione pubblica l’elenco dei punti di contatto unici designati.

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