Skip to main content
Normativa

Articolo 1 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) 

By 26 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 1 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) 

Articolo 1 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright) 

 

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.

Torna all’indice

it_IT