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Normativa

Articolo 104 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 27 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 104 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 104 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

Possono, altresì, essere registrati nel registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre leggi speciali.

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