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Normativa

Articolo 106 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 19 Maggio, 2019No Comments

Articolo 106 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 106: Obblighi dei rivenditori – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull’involucro o sulla fattura la indicazione che l’apparecchio non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.

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