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Normativa

Articolo 106 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 27 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 106 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 106 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 di questa legge.
L’omissione del deposito impedisce l’acquisto o l’esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.

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