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Normativa

Articolo 114 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 19 Maggio, 2019No Comments

Articolo 114 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 114: Requisiti – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può conseguire l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche’ durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

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