Skip to main content
Normativa

Articolo 14 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 16 Maggio, 2019No Comments

Articolo 14 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 14: Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell’Autorità, e’ fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione spettro radio n. 676/2002/CE.

3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso e’ assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 8.

4. L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti e’ efficace previo assenso del Ministero ed e’ reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.

5. Il Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Autorità, sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l’utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell’utilizzo di tali radiofrequenze.

Torna all’indice

it_IT