Skip to main content
Normativa

Articolo 150 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 27 Maggio, 2019No Comments

Articolo 150 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 150: Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.

2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all’autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.

Torna all’indice

it_IT