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Normativa

Articolo 26 – Regolamento eIDAS

By 6 Aprile, 2019No Comments

Articolo 26 – Regolamento eIDAS

Articolo 26: Requisiti di una firma elettronica avanzata – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

a)

è connessa unicamente al firmatario;

b)

è idonea a identificare il firmatario;

c)

è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e

d)

è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

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