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Normativa

Articolo 34 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 34 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 34: Diritti amministrativi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche’ di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e’ riportata nell’allegato n. 10.

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