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Normativa

Articolo 35 – Regolamento eIDAS

By 6 Aprile, 2019No Comments

Articolo 35 – Regolamento eIDAS

Articolo 35: Effetti giuridici dei sigilli elettronici – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

1.   A un sigillo elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati.

2.   Un sigillo elettronico qualificato gode della presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell’origine di quei dati a cui il sigillo elettronico qualificato è associato.

3.   Un sigillo elettronico qualificato basato su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuto quale sigillo elettronico qualificato in tutti gli altri Stati membri.

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