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Normativa

Articolo 45 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 45 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 45: Imposizione, modifica o revoca degli obblighi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 19, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.

2. L’Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve:

a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell’allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell’articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui e’ riconosciuto un significativo potere di mercato;
c) l’esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.

3. In circostanze eccezionali l’Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l’adozione dei provvedimenti.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall’ articolo 12.

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