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Normativa

Articolo 48 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 48 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 48: Obbligo di separazione contabile – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Ai sensi dell’articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l’Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione e dell’accesso. In particolare, l’Autorità può obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L’Autorità può specificare i formati e la metodologia contabile da usare.

2. Fatto salvo l’articolo 10, per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l’Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L’Autorità può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

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