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Normativa

Articolo 65 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 65 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 65: Riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Il Ministero, sentita l’Autorità, procede periodicamente al riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 58. Il riesame e’ effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni.

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