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Normativa

Articolo 78 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 19 Maggio, 2019No Comments

Articolo 78 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 78: Numeri non geografici – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità provvede affinche’ gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l’abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.

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