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Normativa

Allegato, parte VIII – Regolamento Droni

By 21 Marzo, 2020No Comments

Allegato, parte VIII – Regolamento Droni

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Allegato, parte VIII – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Moduli B e C di valutazione della conformità – Esame UE del tipo e conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, come stabilito dall’allegato II della decisione n. 768/2008/CE

Quando si fa riferimento alla presente parte, la procedura di valutazione della conformità deve seguire i moduli B (esame UE del tipo) e C (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione) della presente parte.

Modulo B

Esame UE del tipo

1.   L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico del prodotto, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale prodotto rispetta i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6.

2.   L’esame UE del tipo deve essere effettuato in base a una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e di supporto di cui al punto 3, unitamente all’esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3.   Il fabbricante deve presentare la domanda di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

1)il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
2)una dichiarazione scritta in cui si attesta che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato;
3)la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve permette di valutare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili del presente regolamento e deve comprendere un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve contenere, se del caso, tutti gli elementi di cui all’articolo 17 del presente regolamento;
4)i campioni rappresentativi della produzione prevista. L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni qualora siano necessari per eseguire il programma di prove;
5)la documentazione di supporto attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione deve elencare tutti i documenti che sono stati utilizzati, soprattutto nel caso in cui le norme armonizzate e/o le specifiche tecniche pertinenti non siano state applicate o non siano state applicate integralmente, e deve comprendere, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dall’apposito laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante.

4.   L’organismo notificato deve:

 per il prodotto:
1) esaminare la documentazione tecnica e di supporto per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del prodotto;
 per i campioni:
2) verificare che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica e individuare, da un lato, gli elementi progettati in conformità alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate e/o delle specifiche tecniche pertinenti nonché, dall’altro, gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;
3) effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti, tali soluzioni siano state applicate correttamente;
4) effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle caratteristiche tecniche pertinenti, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali dello strumento legislativo;
5) concordare con il fabbricante il luogo in cui dovranno essere effettuati gli esami e le prove.

5.   L’organismo notificato deve redigere una relazione di valutazione che elenca le attività intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi di cui al punto 8, l’organismo notificato può rendere pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

6.   Se il tipo soddisfa i requisiti del presente regolamento, l’organismo notificato deve rilasciare al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato deve riportare il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, gli aspetti dei requisiti essenziali oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. Il certificato può avere uno o più allegati.

Il certificato UE e i suoi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento, l’organismo notificato deve rifiutare di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e ne deve informare il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7.   L’organismo notificato deve tenersi aggiornato sui progressi tecnologici universalmente riconosciuti come tali indicanti se il tipo omologato può cessare di essere conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento e deve decidere se tali progressi richiedano ulteriori approfondimenti. In tal caso, l’organismo notificato ne deve informare il fabbricante.

Il fabbricante deve informare l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità del prodotto ai requisiti essenziali del presente regolamento o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche richiedono un’ulteriore omologazione, la quale va allegata al certificato originario di esame UE del tipo.

8.   Ogni organismo notificato deve informare la propria autorità di notifica dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e, periodicamente o su richiesta, mettere a disposizione di tale autorità l’elenco dei certificati e/o dei relativi supplementi da esso rifiutati, sospesi o altrimenti limitati.

Ogni organismo notificato deve informare gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o degli eventuali supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, dei certificati e/o degli eventuali supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato.

L’organismo notificato deve conservare una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a partire dalla valutazione del prodotto o fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9.   Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

10.   Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

Modulo C

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

1.   La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e si accerta e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti applicabili del presente regolamento.

2.   Fabbricazione

Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità del prodotto fabbricato al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfino i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6.

3.   Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

1)A norma degli articoli 15 e 16 del presente regolamento, il fabbricante deve apporre la marcatura CE e, se del caso, l’etichetta di identificazione della classe dell’UA a ciascun prodotto che sia conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfi i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6.
2)Per ciascun modello del prodotto, il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE che deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare chiaramente il tipo di prodotto per il quale è stata redatta.A richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE deve essere messa a disposizione delle autorità competenti.

4.   Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti da un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

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