Skip to main content
Normativa

Art. 20 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 3 Marzo, 2020No Comments

Art. 20 – Regolamento sulla cibersicurezza

Torna all’indice

Articolo 20 – Regolamento sulla cibersicurezza


Funzioni del direttore esecutivo

1.   L’ENISA è diretta dal suo direttore esecutivo, che è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

2.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull’esercizio delle sue funzioni.

3.   Il direttore esecutivo ha la responsabilità di:

a)provvedere all’amministrazione corrente dell’ENISA;
b)attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
c)preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione prima di trasmetterlo alla Commissione;
d)attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;
e)elaborare la relazione annuale consolidata sulle attività dell’ENISA, compresa l’attuazione del suo programma di lavoro annuale, e presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
f)predisporre un piano d’azione che dia seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e riferire ogni due anni alla Commissione sui progressi compiuti;
g)predisporre un piano d’azione che dia seguito alle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell’OLAF e riferire due volte l’anno alla Commissione sui progressi compiuti e periodicamente al consiglio di amministrazione;
h)predisporre il progetto della regolamentazione finanziaria applicabile all’ENISA di cui all’articolo 32;
i)predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’ENISA e l’esecuzione del bilancio;
j)proteggere gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, in caso di irregolarità rilevate, mediante il recupero degli importi erroneamente versati e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive;
k)elaborare una strategia antifrode dell’ENISA e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;
l)sviluppare e mantenere i contatti con le imprese e le organizzazioni dei consumatori per assicurare un dialogo regolare con i portatori di interessi;
m)scambiare periodicamente opinioni e informazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione riguardo alle loro attività in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la coerenza nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche dell’Unione;
n)svolgere gli altri compiti attribuiti al direttore esecutivo dal presente regolamento.

4.   In base alle esigenze e nell’ambito degli obiettivi e dei compiti dell’ENISA, il direttore esecutivo può istituire gruppi di lavoro ad hoc composti da esperti, anche esperti inviati dalle autorità competenti degli Stati membri. Il direttore esecutivo ne informa il consiglio di amministrazione in anticipo. Le procedure relative in particolare alla composizione dei gruppi di lavoro, alla nomina degli esperti dei gruppi di lavoro da parte del direttore esecutivo e al funzionamento dei gruppi di lavoro sono specificati nel regolamento interno dell’ENISA.

5.   Se necessario, per svolgere i compiti dell’ENISA in maniera efficiente ed efficace e in base a un’adeguata analisi costi-benefici, il direttore esecutivo può decidere di istituire uno o più uffici locali in uno o più Stati membri. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo chiede il parere degli Stati membri interessati, compreso lo Stato membro che ospita la sede dell’ENISA, e ottiene il previo consenso della Commissione e del consiglio di amministrazione. In caso di disaccordo durante il processo di consultazione tra il direttore esecutivo e gli Stati membri interessati, la questione è sottoposta all’esame del Consiglio. Il numero complessivo dei membri del personale in tutti gli uffici locali è ridotto al minimo e non supera il 40 % del numero totale dei membri del personale dell’ENISA nello Stato membro che ne ospita la sede. Il numero dei membri del personale in ciascuno degli uffici locali non supera il 10 % del numero totale dei membri del personale dell’ENISA nello Stato membro che ne ospita la sede.

La decisione di istituire un ufficio locale precisa la gamma di attività che devono essere espletate presso l’ufficio locale al fine di evitare costi inutili e duplicazioni di funzioni amministrative dell’ENISA.

Torna all’indice

it_IT