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Normativa

Art. 7 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 3 Marzo, 2020No Comments

Art. 7 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 7 – Regolamento sulla cibersicurezza


Cooperazione operativa a livello di Unione

1.   L’ENISA sostiene la cooperazione operativa tra gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e tra i portatori di interessi.

2.   L’ENISA coopera a livello operativo e stabilisce sinergie con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, compresa la CERT-UE, con i servizi che si occupano della criminalità informatica e con le autorità di vigilanza che si occupano della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali, al fine di affrontare questioni di interesse comune, anche:

a)scambiando conoscenze e migliori pratiche;
b)fornendo consulenza ed emanando orientamenti sulle questioni pertinenti relative alla cibersicurezza;
c)stabilendo le disposizioni pratiche per l’esecuzione di compiti specifici, previa consultazione della Commissione.

3.   L’ENISA svolge le funzioni di segretariato della rete di CSIRT, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1148, e in tale veste sostiene attivamente la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra i suoi membri.

4.   L’ENISA sostiene gli Stati membri nella cooperazione operativa nell’ambito della rete di CSIRT, mediante:

a)consigli su come migliorare le loro capacità di prevenzione e rilevazione degli incidenti e di risposta agli stessi e, su richiesta di uno o più Stati membri, consigli in relazione a una specifica minaccia informatica;
b)l’assistenza, su richiesta di uno o più Stati membri, nella valutazione di incidenti aventi un impatto rilevante o sostanziale, tramite la messa a disposizione di competenze e l’agevolazione della gestione tecnica di tali incidenti, ivi compreso in particolare il sostegno alla condivisione volontaria di informazioni pertinenti e soluzioni tecniche tra gli Stati membri;
c)l’analisi delle vulnerabilità e degli incidenti sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili o delle informazioni fornite volontariamente dagli Stati membri a tale scopo; e
d)su richiesta di uno o più Stati membri, il sostegno in relazione a indagini tecniche ex post sugli incidenti aventi un impatto rilevante o sostanziale ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148.

Nello svolgimento di questi compiti, l’ENISA e la CERT-UE intraprendono una cooperazione strutturata per beneficiare delle sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.

5.   L’ENISA organizza periodicamente esercitazioni di cibersicurezza a livello di Unione e, su loro richiesta, sostiene gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nell’organizzazione di esercitazioni di cibersicurezza. Tali esercitazioni di cibersicurezza a livello di Unione possono includere elementi tecnici, operativi o strategici. Ogni due anni l’ENISA organizza un’esercitazione globale su vasta scala.

Ove opportuno, l’ENISA inoltre contribuisce e aiuta ad organizzare esercitazioni di cibersicurezza settoriali insieme alle organizzazioni pertinenti che partecipano anche alle esercitazioni di cibersicurezza a livello di Unione.

6.   L’ENISA elabora periodicamente, in stretta cooperazione con gli Stati membri, una relazione approfondita sulla situazione tecnica della cibersicurezza nell’Unione in merito agli incidenti e alle minacce informatiche, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, della propria analisi e delle relazioni condivise, tra l’altro, dai CSIRT degli Stati membri o dai punti di contatto unici istituiti dalla direttiva (UE) 2016/1148, in entrambi i casi su base volontaria, dall’EC3 e dalla CERT-UE.

7.   L’ENISA contribuisce a sviluppare una risposta cooperativa, a livello di Unione e di Stati membri, agli incidenti o alle crisi su vasta scala di carattere transfrontaliero connessi alla cibersicurezza, soprattutto:

a)aggregando e analizzando le relazioni delle fonti nazionali di dominio pubblico o condivise su base volontaria al fine di contribuire a creare una consapevolezza comune della situazione;
b)assicurando un flusso di informazioni efficiente e la disponibilità di meccanismi di attivazione tra la rete di CSIRT e i responsabili delle decisioni politiche e tecniche a livello di Unione;
c)agevolando, su richiesta, la gestione tecnica di tali incidenti o crisi, anche, in particolare, sostenendo la condivisione volontaria di soluzioni tecniche tra gli Stati membri;
d)sostenendo le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e, su richiesta, gli Stati membri nella comunicazione pubblica in merito a tali incidenti o crisi;
e)verificando i piani di cooperazione per rispondere a tali incidenti o crisi a livello di Unione e sostenendo gli Stati membri, su loro richiesta, nella verifica di tali piani a livello nazionale.

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