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Normativa

Articolo 14 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 14 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 14 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Non discriminazione e diritti fondamentali

Il trattamento dei dati personali nell’ambito del sistema d’informazione ETIAS da parte di qualsiasi utente non dà luogo a discriminazioni nei confronti di cittadini di paesi terzi fondate sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull’origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale. Esso rispetta pienamente la dignità e l’integrità umana nonché i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità. L’interesse superiore del minore è considerato preminente.

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