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Normativa

Articolo 18 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 18 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 18 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Diritti per l’autorizzazione ai viaggi

1. Per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi il richiedente paga diritti pari a 7 EUR.

2. I richiedenti di età inferiore a diciotto anni o superiore a settant’anni al momento della presentazione della domanda sono esentati dal pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi.

3. I diritti per l’autorizzazione ai viaggi sono riscossi in euro.

4. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 89 per stabilire metodi e processi di pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi. Le variazioni dell’importo tengono conto di eventuali aumenti delle spese di cui all’articolo 85.

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