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Normativa

Articolo 20 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 202012 Marzo, 2020No Comments

Articolo 20 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 20 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Trattamento automatizzato

1. Il sistema centrale ETIAS tratta i fascicoli di domanda automaticamente alla ricerca di eventuali riscontri positivi. Il sistema centrale ETIAS esamina ciascun fascicolo di domanda individualmente.

2. Il sistema centrale ETIAS confronta i dati pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) e m), e all’articolo 17, paragrafo 8, con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel sistema centrale ETIAS, nel SIS, nell’EES, nel VIS, nell’Eurodac, nei dati Europol e nelle banche dati Interpol SLTD e TDAWN. In particolare, il sistema centrale ETIAS verifica: a) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS; b) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nell’SLTD; c) se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno inserito nel SIS; d) se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione nel SIS; e) se il richiedente e il documento di viaggio corrispondono a un’autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS; f) se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un’altra domanda di autorizzazione ai viaggi associata a dati di identità diversi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), nel sistema centrale ETIAS; g) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato nell’EES; h) se il richiedente è registrato nell’EES per essere stato oggetto di un rifiuto di ingresso; i) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di breve durata registrata nel VIS; j) se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol; k) se il richiedente è registrato nell’Eurodac; l) se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo del TDAWN. m) nei casi in cui il richiedente sia un minore, se il titolare della responsabilità genitoriale o il tutore legale: i) è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione nel SIS; ii) è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno registrata nel SIS.

3. Il sistema centrale ETIAS verifica se il richiedente ha risposto affermativamente a una delle domande di cui all’articolo 17, paragrafo 4, e se ha dichiarato soltanto la città e il paese di residenza e non il domicilio, come previsto all’articolo 17, paragrafo 2, lettera f).

4. Il sistema centrale ETIAS confronta i dati pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) e m), e all’articolo 17, paragrafo 8, con i dati presenti nell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34.

5. Il sistema centrale ETIAS confronta i dati pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), c), f), h) e i), con gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33.

6. Il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi in conformità dei paragrafi da 2 a 5.

7. Qualora i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondano ai dati per i quali è emerso un riscontro positivo ai sensi dei paragrafi 2 e 4, il sistema centrale ETIAS individua, se del caso, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo e lo registra nel fascicolo di domanda.

8. A seguito di un riscontro positivo ai sensi del paragrafo 2, lettera j), e del paragrafo 4 e qualora nessuno Stato membro abbia fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo, il sistema centrale ETIAS determina se i dati sono stati inseriti da Europol e lo registra nel fascicolo di domanda.

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