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Normativa

Articolo 22 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 22 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 22 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Verifica da parte dell’unità centrale ETIAS

1. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, emergano uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS consulta automaticamente l’unità centrale ETIAS.

2. Se consultata, l’unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati, nonché a tutti i riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, nonché alle informazioni rilevate dal sistema centrale ETIAS ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 7 e 8.

3. L’unità centrale ETIAS verifica se i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondono a uno o più dei seguenti: a) indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33; b) dati presenti nel sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34; c) dati presenti in uno dei sistemi d’informazione dell’UE oggetto di consultazione; d) dati Europol; e) dati presenti nelle banche dati Interpol SLTD o TDAWN.

4. Qualora i dati non corrispondano e non siano emersi altri riscontri positivi dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, l’unità centrale ETIAS elimina il falso riscontro positivo dal fascicolo di domanda e il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un’autorizzazione ai viaggi in conformità dell’articolo 36.

5. Qualora i dati corrispondano a quelli del richiedente o persistano dubbi sull’identità del richiedente, la domanda è trattata secondo la procedura di cui all’articolo 26. 6. L’unità centrale ETIAS completa il trattamento manuale entro 12 ore dal ricevimento del fascicolo di domanda.

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